Cassazione Penale, Sentenza n. 26667/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’indagine in materia di stupefacenti e altri reati collegati, nel contesto della quale nei confronti dell’interessato erano state emesse due ordinanze cautelari in procedimenti diversi: la prima per tentato omicidio, la seconda per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ulteriori contestazioni. La difesa aveva chiesto la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere, sostenendo che i termini dovessero essere retrodatati ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.p., perché gli elementi posti a base della seconda ordinanza sarebbero già stati desumibili dagli atti del primo procedimento. Il tribunale del riesame aveva respinto la domanda ritenendo insussistente sia una connessione qualificata tra i procedimenti sia la desumibilità, dagli atti anteriori, degli elementi giustificativi della seconda misura. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: con un primo motivo ha lamentato l’omesso esame di documenti decisivi prodotti nel giudizio cautelare e la mancata considerazione del materiale investigativo già acquisito nel primo procedimento; con un secondo motivo ha censurato la manifesta illogicità della motivazione del tribunale, sostenendo che la seconda ordinanza si limitasse ad attualizzare un quadro già delineato nella prima fase investigativa e che, quindi, operasse la retrodatazione dei termini custodiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, osservando che il tribunale aveva effettivamente esaminato gli elementi allegati dalla difesa e aveva motivato in modo logico e coerente sul fatto che la seconda misura cautelare si fondava su un compendio investigativo successivo e più ampio, non ancora disponibile al momento della prima ordinanza. La Corte ha valorizzato la giurisprudenza in tema di "contestazioni a catena" e ha ribadito che la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo quando, al momento della prima misura, fossero già desumibili dagli atti gli elementi poi posti a base della seconda, oppure quando ricorrano i presupposti della connessione qualificata. Nel caso concreto ha escluso entrambe le ipotesi, rilevando che gli elementi relativi al delitto associativo erano emersi da successive attività di indagine, incluse intercettazioni del gennaio 2023 e la comunicazione di notizia di reato del maggio 2023, quindi dopo la prima ordinanza cautelare relativa al tentato omicidio. Ne è conseguita la conferma della misura e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
la retrodatazione dei termini custodiali opera solo se, al momento della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi giustificativi della successiva misura o se ricorrono i presupposti della connessione qualificata tra i procedimenti; altrimenti i termini decorrono dalla seconda ordinanza
richiamato dalla difesa come parametro del vizio motivazionale; la Corte non ravvisa alcuna violazione perché il provvedimento impugnato è ritenuto adeguatamente motivato
richiamato dalla difesa nel contesto dell’impugnazione cautelare
art. 606, lett. b), c), e), c.p.p.
richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato per escludere la sussistenza di una connessione qualificata tra i procedimenti
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti posto a base della seconda misura cautelare
aggravante menzionata tra i capi della seconda ordinanza cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
Massime di principio
- In tema di contestazioni a catena, la retrodatazione dei termini della custodia cautelare non opera automaticamente per il solo fatto che le misure siano state emesse in procedimenti diversi; è necessario verificare se, al momento della prima ordinanza, fossero già desumibili dagli atti gli elementi poi posti a base della seconda.
- Quando i procedimenti non sono avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione può essere riconosciuta solo se il quadro indiziario relativo alla successiva misura era già integralmente ricavabile dal compendio già disponibile al momento della prima cautela.
- La valutazione sulla desumibilità degli elementi cautelari dagli atti del primo procedimento è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogico o internamente contraddittorio.
- Non è sufficiente, ai fini della retrodatazione, che la seconda ordinanza si presenti come una mera attualizzazione di spunti investigativi precedenti: occorre che gli elementi decisivi per la nuova cautela fossero già disponibili e valutabili nella fase anteriore.
- La permanenza del reato associativo e la sopravvenienza di ulteriori elementi investigativi successivi alla prima misura possono escludere la desumibilità originaria del compendio probatorio e, quindi, la retrodatazione dei termini custodiali.
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