Cassazione Civile, Ordinanza n. 37156/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società di factoring, quale cessionaria dei crediti maturati da una onlus accreditata per prestazioni riabilitative rese a favore di assistiti del servizio sanitario regionale, aveva agito per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo delle prestazioni effettuate in un determinato periodo, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento. In primo grado era stata riconosciuta solo una parte del credito, con esclusione della legittimazione passiva dell'azienda ospedaliera indicata e condanna della sola azienda sanitaria locale. In appello la cessionaria aveva contestato l'entità del credito riconosciuto, la mancata ammissione di prove documentali e di esibizione, la possibilità di produrre documenti in appello, l'opponibilità di note di credito emesse dalla cedente dopo la notifica della cessione, nonché l'inapplicabilità del regime degli interessi moratori del d.lgs. n. 231/2002. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'obbligo di pagamento gravasse sull'azienda ospedaliera e non sulla ASL, ma aveva negato il maggior credito e gli interessi richiesti per difetto di prova del titolo contrattuale relativo alle prestazioni aggiuntive non autorizzate e per mancanza di messa in mora del vero debitore. Con il ricorso per cassazione la società di factoring ha denunciato, in sintesi, violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova, mancata ammissione delle prove ex artt. 210 e 213 c.p.c., violazione del contraddittorio e dell'art. 24 Cost. per il diniego di produzione documentale in appello, omessa pronuncia sull'opponibilità delle note di credito, e erronea esclusione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi non colpissero tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello, perché non era stata efficacemente censurata la statuizione decisiva sulla mancata prova dell'autorizzazione preventiva e quindi dell'esistenza del titolo contrattuale per le prestazioni aggiuntive non autorizzate. Ha inoltre osservato che le richieste istruttorie e documentali erano comunque inidonee a supplire alla carenza probatoria sul momento genetico del rapporto. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva fondato il diniego degli interessi moratori su due rationes autonome: da un lato la mancata messa in mora del soggetto effettivamente obbligato, non censurata dalla ricorrente; dall'altro la non applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, censura comunque non decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna delle parti resistenti ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova: spetta al creditore dimostrare il titolo e la fondatezza del credito azionato; la mera contabilizzazione unilaterale non basta a provare il rapporto genetico delle prestazioni contestate.
la richiesta di esibizione documentale non può essere utilizzata per sopperire alla mancata prova del titolo contrattuale, quando la documentazione richiesta è solo funzionale a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni.
le informazioni alla pubblica amministrazione sono irrilevanti se non decisivi rispetto al punto centrale della controversia e se la parte non indica specificamente il motivo di gravame e la decisività della prova.
invocato per la dedotta omessa pronuncia sull'opponibilità delle note di credito; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse e di decisività rispetto alla ratio decidendi effettiva.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio in appello; la censura è stata però respinta per genericità e per mancata incidenza sulla ratio decisiva.
richiamato per il regime degli interessi moratori; la Corte ha rilevato che il diniego era fondato anche e soprattutto sulla mancata messa in mora del soggetto effettivamente obbligato.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
indicato come base delle prestazioni riabilitative rese dalla struttura accreditata per assistiti del servizio sanitario regionale.
Massime di principio
- In tema di pagamento di prestazioni sanitarie accreditate, il creditore cessionario deve provare non solo l'esecuzione delle prestazioni e la loro contabilizzazione, ma anche il titolo contrattuale o l'autorizzazione preventiva delle prestazioni contestate; senza prova del rapporto a monte, la domanda di pagamento del maggior credito non può essere accolta.
- Le richieste di esibizione o di informazioni ex artt. 210 e 213 c.p.c. non sono ammissibili o comunque utili quando siano meramente esplorative o quando mirino a colmare la mancata prova di un fatto costitutivo essenziale, quale l'esistenza del contratto o dell'autorizzazione delle prestazioni.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; l'omessa contestazione di una ratio decisiva rende irrilevanti le doglianze rivolte alle altre.
- La deduzione relativa alla produzione di documenti in appello deve essere specifica, indicando il contenuto del motivo di gravame, la ragione della necessità sopravvenuta e la decisività del documento; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L'applicazione del regime degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 richiede, oltre alla verifica dell'ambito di applicabilità normativa, anche la messa in mora del soggetto effettivamente obbligato; la contestazione di una sola di tali basi non scalfisce la decisione se l'altra ratio resta intatta.
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