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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11741/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società di leasing ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato 46 ingiunzioni relative alla tassa automobilistica per l’anno 2014 riferite a veicoli concessi in locazione finanziaria ai clienti. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile, sostenendo che la CTR aveva richiamato l’indirizzo di Cass. n. 13131/2019 ma poi aveva comunque rigettato l’appello in senso opposto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sulla soggettività passiva della tassa automobilistica nel leasing per l’annualità 2014, affermando che, in base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9-bis del d.l. 78/2015, ancora applicabile ai fatti di causa, il tributo era dovuto esclusivamente dall’utilizzatore e non anche dalla società concedente, neppure in via solidale. La Regione ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento in autotutela delle ingiunzioni, allegando una delibera di Giunta che disponeva di non coltivare più il contenzioso e di chiudere i procedimenti mediante annullamento degli atti impugnati.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere in senso tecnico per difetto di una conclusione concorde delle parti, ma ha rilevato che la Regione, con la delibera prodotta, aveva sostanzialmente rinunciato alla pretesa impositiva e disposto l’annullamento delle ingiunzioni. Da ciò ha tratto il venir meno dell’interesse della ricorrente a coltivare il ricorso e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese, considerando la controvertibilità originaria della questione interpretativa e l’atteggiamento processuale della Regione; ha escluso anche l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione della disciplina sulla soggettività passiva della tassa automobilistica nel leasing.

  • art. 7 l. n. 99/2009

    È richiamato come norma che, secondo l’indirizzo di legittimità, ricava la regola impositiva applicabile al leasing con responsabilità esclusiva dell’utilizzatore.

  • art. 9-bis d.l. n. 78/2015 conv. in l. n. 125/2015

    Norma di interpretazione autentica che per il passato individuava come soggetto passivo esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salvo espressa responsabilità solidale della società di leasing; la Corte richiama l’abrogazione successiva e i suoi effetti temporali.

  • art. 10 d.l. n. 113/2016 conv. in l. n. 160/2016

    L’abrogazione della norma interpretativa è stata ritenuta dalla Corte idonea a reintrodurre la regola già desumibile dall’art. 7 l. 99/2009, applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.

  • art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982

    È la disposizione di base sulla tassa automobilistica, letta alla luce delle modifiche intervenute e dell’interpretazione giurisprudenziale richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’addebito dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, in ragione della peculiare causa dell’inammissibilità.

  • Delibera Giunta Regionale Lombardia n. XI/1941 del 22 luglio 2019

    È stata valorizzata come atto di rinuncia sostanziale e processuale alla pretesa impositiva e di annullamento degli atti impugnati.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel processo civile o tributario richiede il venir meno delle ragioni di contrasto e, di regola, conclusioni conformi delle parti; la sola allegazione unilaterale di un fatto sopravvenuto non basta automaticamente a estinguere il giudizio.
  • Se l’amministrazione impositrice, nel corso del giudizio, dispone l’annullamento degli atti e manifesta di non coltivare più la pretesa, può determinarsi il venir meno dell’interesse del contribuente a proseguire il ricorso, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In tema di tassa automobilistica relativa a veicoli concessi in locazione finanziaria, il quadro normativo e la sua evoluzione devono essere letti alla luce dell’indirizzo di legittimità consolidato, che ricostruisce la soggettività passiva in capo all’utilizzatore per i rapporti d’imposta ricadenti nel periodo considerato.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta rinuncia sostanziale alla pretesa impugnata e non da una soccombenza di merito, la Corte può compensare integralmente le spese e non applicare l’ulteriore contributo unificato.
  • La motivazione della sentenza impugnata può essere censurata per apparenza o contraddittorietà, ma tale doglianza resta assorbita quando il giudizio di legittimità si chiude per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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