Cassazione Civile, Ordinanza n. 03347/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito senza rinvio, ha respinto la domanda monitoria del lavoratore, revocando sostanzialmente il decreto ingiuntivo emesso a suo favore. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo, valorizzando l'esito difforme dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente già alle dipendenze di una società controllata dall'ENCC, poi transitato nel ruolo unico transitorio e successivamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Il lavoratore aveva ottenuto, in altro giudizio, l'accertamento del diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive per mansioni superiori svolte nella precedente fase del rapporto; sulla base di tale decisione aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo per somme dovute nel periodo luglio 2007-dicembre 2011. L'amministrazione aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado e poi in appello. Con il ricorso per cassazione deduceva, con un primo motivo, la violazione delle norme su giudicato, successione nel rapporto e disciplina del D.L. n. 240/1995, sostenendo che non vi fosse alcuna successione a titolo universale né continuità del rapporto, perché la legge aveva previsto la cessazione del servizio e l'estinzione dei rapporti dei dipendenti iscritti nel RUT, con costituzione di un nuovo rapporto a domanda; aggiungeva che la sentenza resa nel giudizio fallimentare non era opponibile alla nuova amministrazione, non avendo questa partecipato al giudizio. Con il secondo motivo contestava la violazione delle norme sull'inquadramento e sull'accertamento del passivo, assumendo che la precedente decisione aveva riguardato solo differenze retributive per mansioni di fatto e non un diritto al superiore inquadramento, e che l'accertamento aveva efficacia solo endofallimentare.
Norme richiamate
art. 2908 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello per sostenere l'opponibilità del giudicato, ma ritenuto non applicabile perché mancava un titolo giudiziale estensibile alla nuova amministrazione
art. 2909 c.c.
esclude l'efficacia del giudicato verso soggetti che non siano parti o successori nei limiti previsti; nella specie non operava nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
art. 2112 c.c.
la Corte esclude l'analogia con il trasferimento d'azienda, perché nella vicenda non vi era trasferimento di azienda né continuità del rapporto
art. 1406 c.c.
richiamato per escludere una cessione del contratto, non ravvisabile nella vicenda
art. 324 c.p.c.
invocato nel ricorso in tema di limiti soggettivi del giudicato
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 96, sesto comma, r.d. n. 267/1942
richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento del passivo e suoi effetti
art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato nel secondo motivo in tema di mansioni e inquadramento nel pubblico impiego
art. 2, D.L. n. 240/1995
la Corte legge la norma come fonte di cessazione del precedente rapporto e instaurazione di un nuovo rapporto nel RUT, con conservazione di trattamento e inquadramento, ma senza continuità assoluta del rapporto di lavoro
art. 1, D.L. n. 240/1995
richiamato nella ricostruzione dei passaggi organizzativi e della gestione liquidatoria
art. 3, D.L. n. 513/1994
richiamato come disciplina del trasferimento del personale in attesa della definizione dei trasferimenti, senza configurare successione a titolo universale
art. 120 l. fall.
menzionato solo per evidenziare, in via argomentativa, che l'azione monitoria non equivaleva all'actio iudicati
art. 384 c.p.c.
richiamato per la decisione nel merito da parte della Cassazione senza ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Quando la normativa di riorganizzazione del personale prevede la cessazione del precedente servizio, l'iscrizione a domanda in un ruolo transitorio e la disciplina del trattamento economico e dell'inquadramento mediante tabelle di equiparazione, il rapporto di lavoro con la nuova amministrazione deve considerarsi nuovo, pur nella conservazione di elementi retributivi e di anzianità, e non già in continuità assoluta con il precedente rapporto.
- In assenza di successione a titolo universale o di cessione del contratto, il nuovo ente datore non risponde dei crediti retributivi maturati dal lavoratore presso il precedente soggetto, neppure se tali crediti derivano da mansioni superiori svolte nella fase anteriore del rapporto.
- Il giudicato formatosi in un giudizio relativo al precedente datore di lavoro o a una procedura concorsuale non è opponibile a un soggetto diverso che non sia parte del giudizio né successore nei limiti dell'art. 2909 c.c.; la sola affinità funzionale o organizzativa tra le gestioni non basta a estendere l'efficacia del giudicato.
- L'accertamento del passivo o altro provvedimento reso in sede fallimentare, quando abbia efficacia solo endofallimentare, non può di per sé fondare una pretesa monitoria verso un soggetto terzo estraneo alla procedura.
- Se la questione di diritto consente la decisione nel merito e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa, respingendo la domanda originaria.
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