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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30910/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava la parziale indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei canoni di locazione percepiti e recuperava maggiore IRPEF. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato il ricorso/appello. In cassazione la parte privata proponeva due motivi: con il primo denunciava falsa applicazione dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse omesso di considerare la dedotta violazione del principio di ne bis in idem, poiché sarebbero stati emessi due accertamenti differenti sul medesimo presupposto impositivo; con il secondo deduceva violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la duplicazione degli accertamenti avesse leso il diritto di difesa. L'Agenzia delle entrate eccepiva preliminarmente il difetto di interesse a ricorrere, deducendo che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018, domanda risultata regolarmente presentata e perfezionata con i relativi pagamenti rateali.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, perché ha ritenuto che la controversia fosse ormai estinta per effetto della definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018, tempestivamente richiesta e perfezionata con il pagamento dovuto. Ne ha tratto la conseguenza che la contribuente difettava di interesse a impugnare la sentenza d'appello, pronunciata dopo il perfezionamento della definizione e oltre il termine entro cui l'Ufficio avrebbe potuto opporsi o chiedere la prosecuzione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state integralmente compensate e la ricorrente è stata onerata del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell'accertamento contestato; la Corte non ne esamina la corretta applicazione nel merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta definizione della lite.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente come parametro del dedotto ne bis in idem e della lesione del diritto di difesa; la censura resta assorbita dal difetto di interesse derivante dalla definizione agevolata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 6 CEDU; la Corte non si pronuncia nel merito della doglianza perché il giudizio è estinto ex lege per definizione della lite.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla l. n. 136/2018

    La presentazione tempestiva della domanda e il pagamento della prima rata perfezionano la definizione; la pendenza del processo non impedisce l'estinzione ex lege della lite, e in mancanza di istanza di trattazione il giudizio si estingue. La mancata sospensione dell'avviso non rileva in contrario.

  • art. 8 d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dalla disciplina della rateazione della definizione agevolata per importi superiori a mille euro.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato per escludere la compensazione nei pagamenti relativi alla definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Chi definisce validamente una lite tributaria pendente mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e ne perfeziona gli adempimenti economici perde interesse a coltivare il ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, perché il giudizio si estingue ex lege.
  • La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione tempestiva della domanda e, se dovuto, con il pagamento della prima rata; la successiva pendenza del processo non impedisce l'estinzione del giudizio, salvo che intervenga una rituale istanza di prosecuzione nei termini previsti.
  • In sede di cassazione il difetto sopravvenuto di interesse al ricorso comporta l'inammissibilità, anche quando il ricorrente deduca violazioni sostanziali o processuali che altrimenti richiederebbero esame nel merito.
  • La mancata sospensione dell'atto impositivo non incide sul perfezionamento della definizione agevolata né impedisce l'effetto estintivo del processo una volta che la procedura sia stata validamente attivata e seguita dai pagamenti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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