Cassazione Civile, Ordinanza n. 25234/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui la corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato inammissibile il gravame perché la parte appellante, riassumendo il giudizio, non aveva eseguito nei termini la notificazione del ricorso in riassunzione dopo una prima notifica ritenuta invalida. La notifica era stata effettuata via PEC a indirizzi delle sedi INPS estratti dall'Indice PA (IPA) in un periodo in cui, secondo la corte, quel registro non era utilizzabile per la valida notificazione alle pubbliche amministrazioni. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che la corte di merito aveva autorizzato la rinnovazione senza dichiarare la nullità della prima notificazione; violazione di più disposizioni in materia di notificazioni telematiche, assumendo la validità degli indirizzi estratti dall'IPA e la non necessità di pronunciare nullità; erronea considerazione del regime temporale dell'IPA e della sua utilizzabilità per la notifica del 9 settembre 2014; inoltre ha prospettato profili di illegittimità costituzionale delle norme sulle notificazioni telematiche alla pubblica amministrazione. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi riuniti per connessione. Ha rilevato che non era stato prospettato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa né un errore di diritto della corte territoriale; ha escluso che il raggiungimento dello scopo potesse dirsi avvenuto in assenza della corretta instaurazione del contraddittorio; ha ritenuto non pertinente la censura sul difetto di potere del difensore, poiché il problema riguardava soltanto l'erronea individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario. Sul punto decisivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel regime applicabile ratione temporis, la notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni doveva essere eseguita tramite il registro ReGIndE e non tramite IPA, con conseguente nullità della notifica effettuata agli indirizzi IPA. Ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva della modifica normativa del 2020 che ha espressamente previsto la validità della notifica presso l'IPA, osservando che tale intervento legislativo confermava implicitamente l'inidoneità della disciplina precedente e non aveva natura di interpretazione autentica. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
la rinnovazione della notifica non sana di per sé il vizio se il problema riguarda la validità della notificazione telematica al destinatario pubblico; la censura è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto
D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), conv. in L. n. 120 del 2020
la norma ha introdotto una disciplina espressa che consente la notifica alle pubbliche amministrazioni presso l'IPA in mancanza di indicazione nel ReGIndE, ma non si applica alle notifiche anteriori alla sua entrata in vigore
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-ter
l'IPA è il registro previsto per i domicili digitali delle pubbliche amministrazioni secondo la disciplina poi richiamata dal legislatore del 2020
art. 16, comma 12, ReGIndE
il registro rilevante per la notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, è il ReGIndE e non l'IPA
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel regime antecedente alla modifica legislativa del 2020, la notificazione telematica agli enti pubblici doveva essere eseguita secondo le modalità e i registri espressamente previsti dalla disciplina allora vigente; l'uso dell'IPA, se non consentito dalla normativa applicabile, determina la nullità della notificazione.
- La successiva norma che espressamente consente la notificazione alle pubbliche amministrazioni presso l'IPA non ha valore di interpretazione autentica se non contiene un'esplicita qualificazione in tal senso e non può essere applicata retroattivamente a notifiche già eseguite.
- La deduzione di vizi processuali in materia di notificazione richiede la specifica allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o di un errore di diritto decisivo; in mancanza, la censura non è idonea a scalfire la decisione impugnata.
- Il raggiungimento dello scopo della notificazione presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio e, nelle notifiche telematiche, non può essere desunto dalla sola esistenza dell'invio se il destinatario non sia stato validamente chiamato in giudizio.
- Un errore nell'individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario attiene alla validità della notificazione e non al potere di difesa del notificante, sicché la relativa censura va ricondotta al vizio dell'atto notificatorio e non a profili di rappresentanza o di procura.
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