Cassazione Civile, Ordinanza n. 25081/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura ospedaliera privata classificata, che erogava prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il rimborso delle somme sostenute nel 2001 per corrispondere ai propri medici dipendenti l'indennità di esclusività, dovuta in relazione all'opzione per l'attività libero-professionale intramuraria. L'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che la convenzione del 1994 non poteva essere interpretata come fonte di un obbligo di rimborso illimitato e svincolato da una specifica copertura finanziaria, né poteva imporre il pagamento di costi ulteriori rispetto alla tariffa massima riconosciuta per le prestazioni. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva: (1) violazione della disciplina sull'equiparazione tra ospedali classificati e strutture pubbliche, assumendo che tale equiparazione non si estende al regime dei rapporti di lavoro e non comporta il rimborso di tutte le spese del personale; (2) violazione della normativa sulle tariffe e sulla copertura finanziaria, censurando la lettura della convenzione come obbligo dell'azienda di rimborsare l'intero costo del personale medico, anche oltre il tetto tariffario e in assenza di risorse destinate a tale voce. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, interpretando la convenzione in modo compatibile con i vincoli legali di finanziamento pubblico della spesa sanitaria e con il sistema tariffario predefinito, ed ha quindi cassato la sentenza d'appello decidendo nel merito per l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'azienda sanitaria. In sostanza ha negato l'esistenza del credito azionato dalla struttura ospedaliera privata per il rimborso dell'indennità di esclusività relativa all'anno 2001, ritenendo che la convenzione del 1994 non potesse essere interpretata come fonte di un obbligo di pagamento eccedente la tariffa massima e privo di copertura finanziaria. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha qualificato il secondo motivo anche come denuncia, in sostanza, della violazione di un canone legale di interpretazione del contratto.
art. 1367 c.c.
Il motivo è stato ricondotto al principio di conservazione del contratto: nel dubbio, le clausole vanno interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto, non in quello che le priverebbe di efficacia, ma l'interpretazione della corte territoriale è stata giudicata incompatibile con i vincoli normativi sulla copertura finanziaria.
art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato come parte del sistema che regola la stipulazione di contratti con strutture sanitarie private accreditate e la remunerazione tramite tariffe predefinite.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato per la disciplina contrattuale della remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati a carico del SSN.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato per il passaggio dal sistema della diaria al sistema delle tariffe predefinite per prestazione.
art. 15-undecies d.lgs. n. 502 del 1992
Indicato come norma che impone agli enti privati che erogano prestazioni a carico del SSN di adeguare i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del decreto, senza che ciò comporti automaticamente un diritto al rimborso da parte dell'azienda sanitaria oltre i limiti finanziari previsti.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per evidenziare che la contrattazione collettiva della dirigenza deve rispettare criteri e limiti di compatibilità finanziaria.
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come norma che ribadisce, per la contrattazione integrativa, il vincolo del rispetto dei limiti di bilancio e prevede la nullità delle clausole difformi.
art. 38, comma 4, d.lgs. n. 29 del 1993
Non citato testualmente in modo autonomo nel dispositivo, ma richiamato nel corpo motivazionale come disciplina previgente analoga rispetto ai limiti di compatibilità finanziaria.
art. 45, comma 4, d.lgs. n. 29 del 1993
Richiamato quale previsione previgente analoga all'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 circa il rispetto dei vincoli di bilancio.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
art. 1, comma 18, d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di equiparazione delle strutture.
art. 4, comma 12, d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di equiparazione delle strutture.
legge n. 132 del 1968
Richiamata per qualificare l'ospedale come 'classificato' e dunque rilevante nel sistema sanitario pubblico.
art. 41 legge n. 833 del 1978
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.
d.P.R. n. 761 del 1979
Richiamato nel primo motivo come fonte normativa asseritamente violata.
art. 72, comma 15, legge n. 448 del 1998
Indicato come una delle fonti di finanziamento dell'indennità di esclusività nel CCNL del personale dirigenziale medico pubblico.
art. 28, commi 8, 10 e seguenti, legge n. 488 del 1999
Indicato come fonte di finanziamento dell'indennità di esclusività nel CCNL del personale dirigenziale medico pubblico.
art. 47 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla questione della copertura finanziaria delle somme extra-tariffa.
Massime di principio
- Quando una struttura sanitaria privata opera a carico del Servizio sanitario nazionale, i rapporti economici con l'ente pubblico devono essere ricostruiti alla luce del sistema legale di finanziamento e delle tariffe predefinite, non potendo la convenzione essere interpretata in modo da imporre obblighi di pagamento oltre i limiti di copertura finanziaria stabiliti dall'ordinamento.
- La clausola contrattuale va interpretata, se possibile, in modo conservativo; tuttavia, l'interpretazione non può contrastare con norme imperative che subordinano la spesa pubblica sanitaria alla previa individuazione delle risorse e ai vincoli di bilancio.
- L'adeguamento dell'ordinamento del personale di una struttura privata accreditata alle regole previste per la dirigenza medica pubblica non comporta, di per sé, un diritto soggettivo al rimborso integrale da parte dell'azienda sanitaria di costi ulteriori non coperti dalle risorse pubbliche assegnate.
- Va distinto il rapporto di lavoro tra la struttura sanitaria privata e i medici dal separato rapporto di provvista finanziaria tra struttura, regione e Stato: la discrezionalità della ripartizione degli stanziamenti pubblici esclude che il privato possa pretendere somme determinate in assenza di specifica assegnazione.
- Se la controversia può essere decisa sulla base della sola questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la cassazione può pronunciarsi nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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