Cassazione Civile, Ordinanza n. 25299/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
L'ente previdenziale aveva proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo della procedura concorsuale per tre distinti crediti: contributi integrativi e relativi interessi, sgravi contributivi ritenuti illegittimi e contributi omessi con interessi. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, non ammettendo le insinuazioni per carenza di interesse ad agire: pur a voler prescindere dalla tardività delle domande rispetto ai termini concorsuali, la pretesa non sarebbe stata comunque soddisfacibile, poiché l'intero attivo della procedura era stato trasferito a un soggetto terzo nell'ambito di un concordato, con limitazione della responsabilità del proponente alle sole insinuazioni presentate entro la data di deposito della proposta. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 78 e 53 d.lgs. n. 270/1999 e degli artt. 97 e 101 l.fall., sostenendo che l'interesse alle domande tardive derivasse dal riconoscimento del credito sorto prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e da inserirsi nello stato passivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non cogliesse la vera ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale non aveva fondato il rigetto sulla sola tardività delle domande, ma sulla carenza assoluta di interesse dell'ente, dato che l'intero attivo era stato trasferito a un terzo e la procedura era priva di attivo utile per la soddisfazione dei crediti tardivamente insinuati. La Corte ha quindi affermato che, quando il giudice dichiara l'inammissibilità o altra statuizione pregiudiziale e svolge sul merito solo argomentazioni ad abundantiam, l'impugnazione è ammissibile solo se investe la statuizione pregiudiziale; se invece mira a contestare il merito, è inammissibile per difetto di interesse. Seguendo questo principio, ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato l'ente ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'interesse ad agire, che nel caso concreto è stato ritenuto carente rispetto alla domanda proposta.
d.lgs. n. 270/1999, artt. 53 e 78
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità delle domande di insinuazione nel contesto dell'amministrazione straordinaria.
r.d. n. 267/1942, artt. 97 e 101
Richiamati dal ricorrente con riferimento alla disciplina dell'insinuazione al passivo e delle domande tardive.
art. 124, ultimo comma, l.fall.
Evocato dal giudice di merito per affermare la limitazione della responsabilità del soggetto subentrato in relazione alle domande presentate successivamente alla proposta di concordato.
Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007
Richiamata per il principio secondo cui, se la decisione contiene una statuizione pregiudiziale e argomentazioni sul merito rese ad abundantiam, l'impugnazione deve colpire la statuizione pregiudiziale e non le argomentazioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ragione pregiudiziale di inammissibilità o carenza di interesse, le eventuali considerazioni sul merito rese ad abundantiam non costituiscono autonoma ratio decidendi e non possono essere utilmente censurate se non viene prima aggredita la statuizione pregiudiziale.
- L'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse se non si confronta con la concreta ratio decidendi posta a base del provvedimento impugnato.
- Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente deve censurare la statuizione effettivamente decisiva; la critica di profili ulteriori o logicamente superflui non consente l'esame del merito.
- L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale rispetto al risultato utile conseguibile in giudizio; se la pretesa non può comunque trovare soddisfazione nella procedura, difetta l'interesse processuale a far valere il credito.
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