Cassazione Civile, Ordinanza n. 25236/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta contro un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su un immobile che la parte ricorrente assumeva rientrare in un fondo patrimoniale. La corte d’appello aveva accolto l’impugnazione dell’agente della riscossione e rigettato l’opposizione, ritenendo che l’iscrizione ipotecaria non fosse atto dell’esecuzione e che, perciò, non operasse il limite di cui all’art. 170 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: (1) violazione di legge e nullità della sentenza per asserita mancata astensione del giudice; (2) ulteriore doglianza collegata alla pretesa incompatibilità del giudicante; (3) illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su bene compreso nel fondo patrimoniale; (4) omesso esame di verbalizzazioni rese all’udienza dal difensore dell’agente della riscossione. La Corte rileva che i primi due motivi sono inammissibili, anche perché non era stata proposta ricusazione nei modi e termini di legge; che il terzo motivo non è conferente rispetto alla ratio della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sull’assunto che l’iscrizione ipotecaria non costituisca atto dell’esecuzione; e che il quarto motivo non è formulato secondo il paradigma dell’omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché riguarda in sostanza la valutazione di elementi probatori o di profili giuridici e non un fatto storico decisivo. Il ricorso è dunque respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione all’iscrizione ipotecaria. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione ribadisce, tra l’altro, che la violazione dell’obbligo di astensione del giudice, ove non sia fatta valere con ricusazione tempestiva, non può essere dedotta come nullità in cassazione; che il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; e che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera carente valutazione delle prove.
Norme richiamate
art. 51 c.p.c.
La sua violazione, fuori dall’ipotesi di grave inimicizia idonea a incidere sulla terzietà del giudice, non determina automaticamente nullità della sentenza, ma rileva come causa di ricusazione da far valere tempestivamente.
art. 52 c.p.c.
La ricusazione costituisce lo strumento processuale tipico e deve essere proposta con le forme e nei termini previsti; in mancanza, il vizio non è deducibile in impugnazione come nullità.
art. 158 c.p.c.
Non è utilizzabile per far valere, in luogo della ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione quando non siano stati esperiti gli strumenti previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c.
art. 170 c.c.
È richiamato per escluderne l’applicazione all’iscrizione ipotecaria, poiché la decisione di merito ha escluso che tale atto integri un atto dell’esecuzione.
art. 167 c.c.
È invocato dalla ricorrente in relazione al fondo patrimoniale, ma la Corte osserva che la censura non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2740 c.c.
È richiamato come regola generale di responsabilità patrimoniale, rispetto alla quale l’art. 170 c.c. ha carattere eccezionale e di interpretazione tassativa.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non consente di denunciare la mera omessa o carente valutazione di singoli elementi probatori.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La violazione dell’obbligo di astensione del giudice non è, di regola, causa autonoma di nullità deducibile in cassazione quando la parte non abbia tempestivamente esperito la ricusazione nei modi e nei termini previsti; il rimedio tipico è quello della ricusazione, salvo ipotesi eccezionali di grave inimicizia tale da compromettere la terzietà del giudice.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che attacchi un diverso profilo giuridico o fattuale è inammissibile o non conferente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso scrutinio di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove né la denuncia della mancata considerazione di specifici elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque esaminato.
- Le norme che derogano alla regola generale della responsabilità patrimoniale devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- Quando il giudice di merito esclude che un determinato atto sia atto dell’esecuzione, la censura che si limiti a invocare la disciplina speciale dell’esecuzione forzata o del fondo patrimoniale senza misurarsi con tale qualificazione giuridica non è idonea a scalfire la decisione.
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