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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25293/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un’esecuzione promossa dagli eredi di una pensionata per ottenere dall’INPS il pagamento integrale di ratei pensionistici arretrati asseritamente dovuti alla de cuius. L’INPS, opponendosi, ha corrisposto solo l’importo netto, trattenendo le ritenute fiscali IRPEF in qualità di sostituto d’imposta. Gli eredi hanno contestato la legittimità della trattenuta, sostenendo che i ratei dovessero essere corrisposti integralmente e che, essendo già soggetti a imposta di successione, non potessero subire anche la ritenuta alla fonte. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di norme processuali e dell’art. 21, co. 15, L. n. 449/1997, per non avere la Corte d’appello scrutinato correttamente la questione della legittimazione del terzo pignorato e della natura delle difese; 2) error in procedendo per omessa pronuncia su un punto decisivo e mancata applicazione del principio iura novit curia; 3) violazione della disciplina tributaria e successoria, sostenendo che i ratei spettassero agli eredi e non potessero essere assoggettati a ritenuta fiscale, dovendo rilevare solo ai fini dell’imposta di successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o privi di interesse i motivi di impugnazione nella parte in cui miravano a contestare la declaratoria della Corte d’appello sull’inammissibilità del gravame e, soprattutto, a ottenere un sindacato sulla motivazione di merito resa ad abundantiam. In particolare, ha richiamato il principio per cui, quando il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito con una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, le argomentazioni di merito eventualmente svolte in sentenza non devono essere impugnate. Conseguentemente, la Corte ha confermato la legittimità della trattenuta fiscale operata dall’INPS e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte non vi ravvisa una censura idonea a superare la declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità.

  • art. 494 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 495 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi una violazione idonea ad accogliere il ricorso.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma non decisivo nella valutazione della Corte.

  • art. 21, co. 15, L. n. 449/1997

    Invocato per contestare la trattenuta fiscale; la Corte non accoglie la censura e considera assorbente l’inammissibilità/difetto di interesse dei motivi.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La Corte osserva che la deduzione di error in procedendo era formulata in modo non coerente con il paradigma del motivo di ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata contiene una statuizione pregiudiziale di inammissibilità o improcedibilità che assorbe il merito, il soccombente ha interesse a censurare solo tale statuizione; è invece inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione rivolta anche contro le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam.
  • La motivazione resa ad abundantium su questioni di merito non trasforma il relativo passaggio in una autonoma ratio decidendi, se il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sul merito con una pronuncia pregiudiziale.
  • L’omessa specifica censura della ragione processuale posta a base della decisione di merito preclude l’esame di ulteriori doglianze che presuppongano il superamento di quella ratio.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l’apparenza dell’error in procedendo, non si confronti realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contestazione sulla legittimità delle ritenute fiscali operate da un soggetto che corrisponde ratei pensionistici agli eredi non può essere esaminata se l’impugnazione non supera anzitutto la declaratoria di inammissibilità del gravame sul punto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributarioPensioni
RamiProcesso civileBancario e finanziarioPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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