Cassazione Civile, Ordinanza n. 33574/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2009, emesso nei confronti di un soggetto indicato come responsabile della liquidazione e cancellazione di una società poi estinta, con riferimento a operazioni soggettivamente inesistenti e a una presunta frode carosello. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che, pur essendo provata la natura di cartiera del cedente, non fosse dimostrata la consapevolezza del cessionario circa la frode e che, comunque, la società non avesse elementi tali da avvedersi del carattere fraudolento delle operazioni. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la responsabilità del liquidatore sussiste anche se il debito erariale non era ancora definitivo al momento della liquidazione, essendo sufficiente la consapevolezza dell'esistenza della passività fiscale. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, avendo già accertato la veste di cartiera del fornitore e dovendo allora considerare la prova della consapevolezza del destinatario o della mancata adozione della massima diligenza esigibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il principio per cui, nel contenzioso tributario, l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese determina il difetto di capacità processuale dell'ente e la necessità di proseguire nei confronti dei soggetti legittimati, ma ha anche precisato, sulla base delle Sezioni Unite, che la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è una responsabilità civilistica autonoma, fondata su un distinto titolo e non subordinata alla previa iscrizione a ruolo. Ha quindi censurato la CTR perché aveva sostanzialmente trascurato la specifica contestazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del cessionario; se tale onere è assolto, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla società ha natura civilistica e autonoma; il debito tributario societario è un presupposto fattuale della responsabilità, e non è richiesta la preventiva iscrizione a ruolo per agire nei suoi confronti.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e il venir meno della capacità processuale dell'ente; i rapporti pendenti si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio sui generis, mentre il liquidatore non è successore processuale della società.
In tema di IVA, la detrazione non spetta quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza, della partecipazione a una frode.
L'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario dell'operazione fraudolenta; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria diligente estraneità alla frode.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso dedotti per violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato in relazione all'annullamento senza rinvio nei casi di vizio insanabile originario del processo, quando la parte era priva di capacità processuale o legittimazione.
È richiamato in via sistematica per descrivere la successione processuale conseguente all'estinzione dell'ente.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione e il difetto di capacità processuale; il processo relativo a rapporti della società deve proseguire nei confronti dei soggetti legittimati secondo il fenomeno successorio conseguente all'estinzione, non nei confronti del liquidatore quale successore processuale dell'ente.
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è autonoma rispetto al debito tributario della società e presuppone una condotta personale di violazione degli obblighi inerenti alla carica, sicché il credito erariale costituisce presupposto fattuale e non occorre, per agire contro il liquidatore, la previa iscrizione a ruolo del credito fiscale.
- In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia, anche mediante presunzioni, la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- Nella valutazione della buona fede del cessionario non bastano elementi come la regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la mancanza di vantaggi economici dalla rivendita, se restano provati indici oggettivi idonei a porre sull'avviso un operatore accorto.
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