Cassazione Civile, Ordinanza n. 00521/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU emessi da un ente locale per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 nei confronti di un ente di edilizia residenziale pubblica, in relazione a immobili dallo stesso posseduti. In primo grado gli avvisi erano stati annullati; il giudice d'appello aveva confermato l'annullamento ritenendo provata la sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU. L'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, che la Corte tratta congiuntamente: contesta, in sostanza, l'erronea applicazione dell'esenzione prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che non tutti gli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale sono esenti, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche oggettive di 'alloggio sociale' secondo il D.M. 22 aprile 2008. La resistente ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto, riproponendo altresì eccezioni assorbite in appello (firma automatizzata, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, assenza di colpa per le sanzioni). La Cassazione ritiene il ricorso fondato: chiarisce che l'esenzione IMU riguarda solo gli alloggi sociali e non tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale; distingue l'esenzione dalla diversa detrazione prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP/enti equivalenti; afferma che l'onere di provare i requisiti dell'esenzione grava sul contribuente e che la sentenza impugnata ha indebitamente ritenuto provata l'esenzione senza concreta indicazione delle prove, confondendo inoltre la dichiarazione amministrativa con la prova in giudizio. La Corte osserva anche che la legge regionale richiamata non introduce un'esenzione IMU automatica e non incide sulla disciplina statale.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'ente impositore, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è motivata dall'erronea applicazione della disciplina sull'esenzione IMU per gli alloggi sociali e dalla violazione delle regole sull'onere della prova, avendo il giudice di merito ritenuto provata l'esenzione senza adeguata base probatoria e confondendo la dichiarazione con la prova. Le eccezioni riproposte dalla resistente restano assorbite.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008
l'esenzione IMU non si applica a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale, ma solo ai fabbricati che abbiano i requisiti oggettivi di alloggio sociale ai sensi del D.M. 22 aprile 2008
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
ha modificato la disciplina dell'esenzione IMU richiamata dalla Corte nel confermare il perimetro dell'agevolazione
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
la detrazione di 200,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati
distingue la detrazione per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale dall'esenzione prevista per gli alloggi sociali, escludendo un'estensione automatica dell'esenzione
l'onere di provare i requisiti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico
art. 13, commi 2 e 10, d.l. n. 201 del 2011
vanno letti in modo coordinato e non consentono di assimilare l'esenzione per gli alloggi sociali alla detrazione spettante per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale
D.M. 22 aprile 2008
definisce i parametri dell'alloggio sociale, necessari per l'esenzione IMU invocata
l. Regione Lombardia n. 16 del 2016
non introduce un'esenzione IMU obbligatoria per gli immobili dell'ente, ma disciplina profili amministrativi del sistema regionale dei servizi abitativi
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli immobili degli enti di edilizia residenziale non ha carattere generalizzato: opera solo se l'immobile possiede i requisiti oggettivi dell'alloggio sociale stabiliti dalla normativa speciale.
- Quando un'agevolazione tributaria è invocata dal contribuente, l'onere di provare i presupposti di fatto dell'esenzione grava su chi la richiede; non basta il richiamo alla qualità soggettiva dell'ente proprietario.
- La dichiarazione amministrativa prevista per portare a conoscenza dell'ente i requisiti dell'agevolazione non equivale alla prova in giudizio della sussistenza dei requisiti medesimi.
- Nel processo tributario, la mancata contestazione generica delle deduzioni avversarie non esonera il giudice dall'accertare in modo puntuale la prova dei fatti costitutivi dell'esenzione quando la controparte contesta radicalmente il diritto all'agevolazione.
- Una disciplina regionale che richiami o integri il sistema dei servizi abitativi non può, da sola, ampliare o modificare l'ambito di un'esenzione IMU prevista dalla legge statale.
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