Cassazione Penale, Sentenza n. 04208/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, deducendo: 1) omissione di astensione da parte di due giudici che avevano già partecipato al riesame, con incidenza sull'apparenza di imparzialità; 2) mancata valutazione del decorso del tempo in carcere e di circostanze sopravvenute rilevanti per la misura; 3) insufficiente considerazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura alternativa; 4) mancanza di motivazione circa la concretezza e attualità del rischio di reiterazione, non ancorata a fatti nuovi; 5) carenza di motivazione rafforzata in relazione alla permanenza in regime speciale ex art. 41-bis O.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto dell'astensione ha ricordato che l'esistenza di cause di incompatibilità non determina la nullità del provvedimento ma costituisce motivo di ricusazione da esercitarsi con la procedura specifica; nel caso di specie non era stata proposta ricusazione e, in ogni caso, non sussisteva incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. Quanto alle censure sulle esigenze cautelari (tempo in carcere, misura alternativa, rischio di reiterazione) i motivi sono stati ritenuti generici: il ricorrente non contestava i gravi indizi (oltre venti reati di estorsione con metodo mafioso e associazione mafiosa per la quale ha già una condanna) e non ha considerato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; il Tribunale aveva motivato adeguatamente l'inidoneità di misure meno gravose, evocando anche condotte recenti riconducibili a dinamiche mafiose anche dall'interno del carcere. La censura relativa al regime 41-bis è stata dichiarata inammissibile nel rito in esame, essendo rimessa al Tribunale di Sorveglianza con diverso rimedio impugnatorio. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sulle cause di incompatibilità e astensione: la Corte ha ricordato che la sua violazione non determina di per sé la nullità del provvedimento ma costituisce motivo di ricusazione da proporre con la procedura specifica
Regola l'astensione del giudice; la sua violazione deve essere dedotta con ricusazione e non produce automaticamente nullità del provvedimento
Riguarda la nullità dei provvedimenti per incapacità del giudice: la Corte distingue tra incapacità (che può determinare nullità) e cause di incompatibilità/astensione (che sono materia di ricusazione)
Prevede presunzioni in tema di esigenze cautelari per reati di particolare gravità; la Corte ha richiamato la c.d. doppia presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare nei casi di reati mafiosi
Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha valorizzato la gravità dell'accusa e la condanna pregressa del ricorrente come elementi rilevanti per la persistenza delle esigenze cautelari
art. 41-bis O.P. (ordinamento penitenziario)
Régime detentivo speciale: la Corte ha ritenuto che le questioni relative al trattamento penitenziario e al 41-bis non siano deducibili nel procedimento di cassazione contro provvedimenti cautelari, ma vadano dedotte con il rimedio davanti al Tribunale di Sorveglianza
artt. 6 CEDU e 111 Cost.
Richiamati in relazione al diritto a un giudice imparziale e alla ragionevolezza del processo; la Corte ha ritenuto infondata la contestazione circa l'apparenza di parzialità per le ragioni processuali indicate
Norma su motivi nuovi in Cassazione: la Corte dichiara inammissibili i motivi nuovi se proposti senza i requisiti previsti
Riguarda i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato la non legittimazione per alcuni motivi nuovi proposti dal ricorrente
art. 94, comma 1-ter disp.att. c.p.p.
Disposizione sul deposito delle somme a titolo di ammenda: la sentenza dispone gli adempimenti di competenza della cancelleria
Massime di principio
- La mancata astensione di un giudice e l'apparenza di parzialità devono essere dedotte con istanza di ricusazione: la procedura corretta è la ricusazione, non la domanda di nullità del provvedimento.
- La violazione dell'obbligo di astensione non produce automaticamente la nullità dell'atto per incapacità del giudice salvo che ricorra il vizio di capacità previsto dall'art. 178 c.p.p.; le censure meramente formulistiche o generiche sull'imparzialità difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
- Per misure cautelari relative a reati di tipo mafioso opera una presunzione favorevole alla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.); perciò il mutamento della misura deve essere provato con elementi concreti, nuovi e rilevanti rispetto al quadro originario.
- Le contestazioni generiche sul decorso del tempo in carcere o sull'adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) sono inadeguate se non ancorate a fatti nuovi e concreti che superino le presunzioni legali e le valutazioni motivate del giudice di merito.
- Le questioni relative al regime detentivo (es. 41-bis) seguono vie impugnatorie specifiche (Tribunale di Sorveglianza) e non sono necessariamente decidibili nel rito cautelare o in Cassazione contro provvedimenti cautelari.
- In Cassazione è essenziale che i motivi siano specifici, non generici; bisogna documentare e collegare chiaramente le nuove circostanze alla modificazione delle esigenze cautelari per sperare nell'accoglimento.
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