Cassazione Civile, Ordinanza n. 28798/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento IRAP 2006, confermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il ricorrente deduceva, con due motivi, in primo luogo la violazione delle norme sulla cancellazione ed estinzione delle società di persone e sulla relativa capacità processuale, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe potuto agire nei confronti della società perché cancellata dal registro imprese prima della notifica dell'atto. In secondo luogo, lamentava la violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari, sostenendo che la notifica del PVC e dell'atto impugnato effettuata a mani del socio fosse illegittima, poiché la società era ormai inesistente. La Corte rileva anche l'inammissibilità della memoria depositata tardivamente.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società estinta e rigetta il ricorso proposto dal socio accomandatario. In particolare, afferma che la cancellazione della società prima della notifica dell'atto e dell'instaurazione del giudizio determina il difetto di capacità processuale della società stessa e della legittimazione dell'ex legale rappresentante, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia relativa alla società; ma, quanto al socio accomandatario, ritiene corretta la notifica e la sua responsabilità solidale e illimitata per i debiti sociali, sicché le doglianze sono infondate. Non viene pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. Viene inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso
richiamato per l'annullamento senza rinvio quando manca la possibilità di prosecuzione dell'azione
artt. 1, 13, 2312, 2323, 2495 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'effetto estintivo della cancellazione della società e i suoi riflessi
richiamato per affermare la responsabilità personale e illimitata dei soci di società di persone
richiamato per fondare la responsabilità personale e illimitata del socio accomandatario
richiamato nel secondo motivo in tema di notificazioni
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto impositivo e dell'introduzione del giudizio comporta il difetto di capacità processuale della società estinta e della legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata se la controversia riguardava la società.
- L'estinzione della società di persone non estingue il debito tributario, ma determina un fenomeno successorio in capo ai soci; nei limiti e secondo il regime di responsabilità previsto per quel tipo sociale, il credito tributario può essere fatto valere nei confronti dei soci.
- Per le società di persone, il socio accomandatario risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; pertanto la notifica dell'atto impositivo a suo nome è valida se diretta a far valere una responsabilità propria e solidale derivante dalla sua qualità e dalla condotta contestata.
- Quando l'atto tributario è notificato al soggetto che è titolare della responsabilità solidale, non si pone un problema di sanatoria di eventuali vizi di notifica riferiti alla società ormai estinta, poiché la conoscenza dell'atto è comunque raggiunta nei confronti del destinatario effettivo della pretesa.
- La memoria depositata oltre il termine previsto è inammissibile.
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