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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28798/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento IRAP 2006, confermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il ricorrente deduceva, con due motivi, in primo luogo la violazione delle norme sulla cancellazione ed estinzione delle società di persone e sulla relativa capacità processuale, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe potuto agire nei confronti della società perché cancellata dal registro imprese prima della notifica dell'atto. In secondo luogo, lamentava la violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari, sostenendo che la notifica del PVC e dell'atto impugnato effettuata a mani del socio fosse illegittima, poiché la società era ormai inesistente. La Corte rileva anche l'inammissibilità della memoria depositata tardivamente.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società estinta e rigetta il ricorso proposto dal socio accomandatario. In particolare, afferma che la cancellazione della società prima della notifica dell'atto e dell'instaurazione del giudizio determina il difetto di capacità processuale della società stessa e della legittimazione dell'ex legale rappresentante, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia relativa alla società; ma, quanto al socio accomandatario, ritiene corretta la notifica e la sua responsabilità solidale e illimitata per i debiti sociali, sicché le doglianze sono infondate. Non viene pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. Viene inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto impositivo e dell'introduzione del giudizio comporta il difetto di capacità processuale della società estinta e della legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata se la controversia riguardava la società.
  • L'estinzione della società di persone non estingue il debito tributario, ma determina un fenomeno successorio in capo ai soci; nei limiti e secondo il regime di responsabilità previsto per quel tipo sociale, il credito tributario può essere fatto valere nei confronti dei soci.
  • Per le società di persone, il socio accomandatario risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; pertanto la notifica dell'atto impositivo a suo nome è valida se diretta a far valere una responsabilità propria e solidale derivante dalla sua qualità e dalla condotta contestata.
  • Quando l'atto tributario è notificato al soggetto che è titolare della responsabilità solidale, non si pone un problema di sanatoria di eventuali vizi di notifica riferiti alla società ormai estinta, poiché la conoscenza dell'atto è comunque raggiunta nei confronti del destinatario effettivo della pretesa.
  • La memoria depositata oltre il termine previsto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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