Cassazione Civile, Ordinanza n. 11617/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di una pratica DOCFA presentata per la variazione di un immobile destinato a edificio di culto, con proposta di classamento in categoria E/7 e senza rendita catastale. L'Ufficio ha rettificato la rendita attribuendole il valore di Euro 3.630,00, confermando la categoria proposta. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, nei vari gradi, che gli edifici di culto non sarebbero soggetti a rendita catastale, che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione e che la disciplina applicata fosse discriminatoria e lesiva dei principi costituzionali e convenzionali. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla motivazione dell'atto; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto amministrativo e catastale per difetto di indicazione dei criteri di stima; (3) violazione delle norme catastali e tributarie perché l'immobile di culto non dovrebbe avere rendita; (4) violazione delle norme catastali e fiscali perché gli edifici di culto sarebbero esenti da iscrizione e da rendita; (5) motivazione apparente e discriminazione religiosa; (6) violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserita insussistenza di interesse ad agire.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali sulla motivazione della sentenza d'appello e sull'omessa pronuncia, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi sul difetto di motivazione dell'avviso per novità delle censure e comunque per correttezza della motivazione allegata alla stima DOCFA, e ha respinto nel merito i motivi di diritto sostanziale, ribadendo che, quando un immobile destinato al culto venga dichiarato o variato ai fini catastali, esso deve essere censito secondo le regole generali con attribuzione di rendita, anche se ciò non incide sull'esenzione fiscale collegata alla destinazione religiosa. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo a discriminazione religiosa e ha qualificato come ultronea l'argomentazione sull'interesse ad agire. Spese di legittimità integralmente compensate per la peculiarità della questione; applicato l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
consente la richiesta di trattazione in pubblica udienza, ma il collegio può discrezionalmente escluderne i presupposti se la questione non lo richiede.
ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la fissazione della pubblica udienza
la Corte ribadisce che la trattazione in adunanza camerale non è incompatibile con questioni nuove quando non realmente inedite.
in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione, in particolare nullità processuali e violazioni di legge.
artt. 36 co. 2 n. 4 e 61 D.Lgs. 546/92
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente.
artt. 36 co. 2 n. 4 e 61 D.Lgs. 546/92
norma invocata sulla motivazione della decisione tributaria, non violata nel caso concreto.
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
la motivazione è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non basta il mero difetto di sufficienza.
art. 118 disposizioni attuative c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione, ritenuta adeguata e non apparente.
in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c.
l'omessa pronuncia sussiste solo se manca una decisione indispensabile; il rigetto implicito può desumersi dall'impostazione della sentenza.
in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.
l'obbligo motivazionale dell'atto è soddisfatto, nel DOCFA, con la indicazione dei dati oggettivi disattesi e della classe attribuita.
l'atto amministrativo deve essere motivato, ma la motivazione dell'avviso di rettifica è sufficiente se la stima allegata consente di comprendere la diversa valutazione tecnica.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 3
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 3
base della dichiarazione catastale e del procedimento di accatastamento.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 6
art. 6 comma 2 del RDL 652/1939
prevede l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione per i fabbricati destinati all'esercizio dei culti, ma non esclude l'attribuzione di rendita se l'immobile viene dichiarato o variato in catasto.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10
per le unità speciali o particolari la rendita si determina con stima diretta per singola unità.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8
i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto non si classificano, ma ciò non impedisce l'accertamento della rendita.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30
art. 30 avente ad oggetto "Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare"
per le unità di cui all'art. 8 la rendita catastale si accerta ugualmente con stima diretta.
D.M. 19 aprile 1994 n. 701
disciplina la procedura DOCFA e l'atto di aggiornamento predisposto dal professionista tecnico abilitato.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2
art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
elenca le unità iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita; i beni di culto non vi rientrano e la previsione non è applicabile analogicamente.
D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 36, comma 3
art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917
l'esenzione reddituale degli edifici destinati esclusivamente al culto riguarda il presupposto delle imposte dirette e non la rendita catastale.
D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 25, comma 1
art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917
la rendita catastale attiene alla nozione di redditi fondiari, ma non coincide con il tributo.
art. 53 Cost.
l'attribuzione della rendita ai beni di culto non è ritenuta lesiva del principio di capacità contributiva.
artt. 8 e 19 Cost.
la disciplina applicata non è ritenuta incompatibile con la tutela della libertà religiosa e del culto.
violazione dell'art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire è stato ritenuto sussistente e comunque la relativa affermazione è stata considerata ultronea.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 115, art. 13, comma 1-quater
dà atto ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è rilevante solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- L'omessa pronuncia ricorre soltanto quando manchi del tutto una decisione su un capo indispensabile alla soluzione della controversia; non sussiste se la reiezione della domanda o del motivo si ricava implicitamente dall'impostazione logico-giuridica della sentenza.
- Le censure di legittimità non possono introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già dedotte e indichi dove ciò sia avvenuto.
- In tema di classamento catastale su iniziativa del contribuente tramite procedura DOCFA, l'avviso di rettifica è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi disattesi, la classe attribuita e la diversa valutazione tecnica che giustifica la rendita rettificata.
- Gli edifici destinati al culto, pur essendo esentati dall'obbligo di denuncia catastale e dall'imposizione reddituale per la loro specifica destinazione, quando siano dichiarati o variati ai fini catastali devono essere censiti secondo le regole generali e possono ricevere una rendita catastale anche se destinata ad una mera funzione inventariale/statistica.
- La rendita catastale è un valore tecnico-estimativo e non coincide né con un'imposta né con un autonomo presupposto impositivo; pertanto la sua attribuzione non fa venir meno le esenzioni fiscali collegate alla destinazione d'uso dell'immobile.
- Le norme regolamentari o circolari amministrative che forniscono istruzioni operative non possono essere lette in modo da escludere, in assenza di base normativa primaria, l'attribuzione di rendita ai beni di culto dichiarati in catasto.
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