Sentenza del 13/07/2022 n. 22142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002 e 2003 con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, il maggior reddito ritenuto derivante dall'esercizio di attività commerciale (in particolare somministrazione di cibo e bevande/attività di bar). L'Associazione sosteneva di mantenere la qualifica di ente non commerciale, invocando il regime agevolato della L. n. 398 e la decommercializzazione delle prestazioni rese ai soci, nonché contestava la mancata considerazione di numerose voci di costo deducibili nella determinazione analitica del reddito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ente aveva perso la qualifica di ente non commerciale per prevalenza, ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 art. 149, in considerazione della rilevanza e della continuità dell'attività commerciale (bar/somministrazione) rispetto a quella istituzionale; ha ritenuto legittimo l'impiego dei poteri tributari (anche ai fini IVA) da parte dell'Agenzia. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata deduzione di specifiche spese in Cassazione, per mancata indicazione e riproduzione degli atti di merito necessari per il controllo; e ha escluso la rilevabilità in sede di legittimità di una nuova valutazione delle prove già effettuata dai giudici di merito. Condanna dell'Associazione al pagamento delle spese di giudizio (compenso liquidato in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 149
Stabilisce che l'ente perde la qualifica di non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per l'intero periodo d'imposta e fornisce i parametri (indici) per accertare tale prevalenza; la Corte ha applicato questi parametri per concludere la perdita della qualifica.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148
Esclude la qualificazione commerciale delle attività svolte nei confronti degli associati quando sono conformi alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e con corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione; la Corte ha ricordato che tali condizioni non erano soddisfatte per l'attività di somministrazione contestata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
Attribuisce all'Ufficio poteri di rettifica in ambito IVA; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tali poteri dato che l'Associazione era stata valutata come non più esente/agevolabile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Norma richiamata rispetto alla determinazione del reddito; la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla quantificazione analitica e alla deducibilità dei costi fossero questioni di merito non adeguatamente riprodotte in Cassazione.
L. n. 398 (regime agevolato per associazioni)
Regime agevolato invocato dall'Associazione: la Corte ha implicitamente escluso l'applicabilità del regime atteso che ha ritenuto persa la qualifica di ente non commerciale.
Codice civile, art. 2195 (riferimento giurisprudenziale)
Riferimento alla nozione di imprese e servizi; utilizzato in combinato con le norme fiscali per qualificare le prestazioni rispetto alla disciplina dell'impresa commerciale.
Massime di principio
- L'attività di somministrazione di cibo e bevande verso pagamento, anche se resa ai soci, è di norma qualificata come attività commerciale e può determinare la perdita dello status di ente non commerciale se prevalente sul complesso dell'attività nell'intero periodo d'imposta.
- La verifica della 'prevalenza' si effettua con riferimento ai parametri indicati dall'art. 149 del D.P.R. 917/1986 e richiede una valutazione di merito sul periodo d'imposta; tale valutazione è rimessa ai giudici di merito e difficilmente riformabile in Cassazione salvo vizio di diritto.
- Le attività svolte nei confronti dei soci sono 'decommercializzate' solo se: a) sono conformi alle finalità istituzionali; b) sono rese senza specifica organizzazione; c) i corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione. In mancanza di queste condizioni, i corrispettivi concorrono al reddito d'impresa.
- Per contestare in sede di legittimità errori di quantificazione del reddito o l'esclusione di determinati costi è necessario riprodurre negli atti di cassazione i documenti e le decisioni dei gradi di merito rilevanti; altrimenti la censura può risultare inammissibile o improduttiva.
- L'Ufficio può esercitare poteri di rettifica IVA e reddituale quando l'ente non soddisfa i requisiti per l'esonero/agevolazione invocata: l'assenza di obbligo dichiarativo non impedisce verifiche ove risulti la perdita della relativa qualificazione.
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