Sentenza del 13/07/2022 n. 2276 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Sanzioni - Favor rei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se l'abrogazione della norma sanzionatoria che puniva l'omessa indicazione degli importi relativi agli acquisti da Paesi inseriti nella "black list" potesse essere applicata retroattivamente e dunque determinare l'applicazione del principio del favor rei a favore del contribuente che aveva omesso tali indicazioni.
La decisione
La Corte/giudice ha ritenuto che l'abrogazione della norma è efficace a partire dal 2016 e non ha efficacia retroattiva; di conseguenza non è applicabile il principio del favor rei e le sanzioni relative alle omissioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della abrogazione restano operanti. Pertanto il ricorso del contribuente è stato respinto (o la domanda di applicazione del favor rei è stata rigettata) e la sanzione imposta dall'amministrazione è stata confermata.
Norme richiamate
norma sanzionatoria relativa all'omessa indicazione degli importi relativi agli acquisti da Paesi "black list" (abrogata con efficacia dal 2016)
L'abrogazione di tale norma è stata interpretata come operante solo da 2016 in poi; non essendo prevista retroattività, la norma abrogata non estingue sanzioni già irrogate per fatti anteriori.
principio del favor rei
Il principio del favor rei può dispiegare effetti solo se la nuova norma è più favorevole e ha efficacia retroattiva; nel caso in esame, non essendovi retroattività, il favor rei non è applicabile.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma sanzionatoria produce effetti dal momento di efficacia previsto dalla disposizione abrogativa o dalla relativa fonte legislativa; non si applica retroattivamente salvo che la legge disponga espressamente diversamente.
- Il principio del favor rei opera solo quando la norma successiva è più favorevole e ha efficacia retroattiva o quando la disposizione di modifica prevede espressamente l'applicazione ai fatti anteriori.
- Per le sanzioni amministrative e tributarie occorre sempre verificare la data di entrata in vigore dell'abrogazione e le eventuali disposizioni transitorie: se il fatto è anteriore all'efficacia dell'abrogazione, la sanzione originaria rimane applicabile.
- Il contribuente che invoca il favor rei deve dimostrare che la nuova normativa si applica ai fatti commessi anteriormente (esistenza di previsione di retroattività o interpretazione giurisprudenziale che la estenda); in sua assenza, l'abrogazione non estingue la responsabilità preesistente.
- In ipotesi simili conviene analizzare attentamente il testo normativo che ha abrogato la norma (compresi i rinvii e le clausole transitorie) e la data di efficacia, oltre alla documentazione comprovante la commissione del fatto in una data anteriore o successiva all'abrogazione.
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