Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/11/2020 n. 24537 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato in parte la decisione di primo grado rideterminando il valore imponibile ICI di terreni ritenuti in buona parte non edificabili. Il Comune deduceva vizi di motivazione (apparente, perplessa), errata determinazione del valore venale ai sensi della delibera comunale e difetti formali negli avvisi di accertamento; la società e i privati contrastavano la decisione ritenuta non motivata e chiedevano il riconoscimento dei criteri di valutazione e violazioni procedurali avverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo del Comune (ha rilevato motivazione perplessa e la corretta interpretazione della regola di allegazione per relationem degli atti pubblici), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e infondati terzo e quarto (con il sesto assorbito). Ha altresì accolto i primi due motivi del ricorso incidentale proposto da Immobiliare T. S.a.s. e M.G. per le medesime ragioni di motivazione insufficiente. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Riferimento al diritto di difesa; richiamata nella censura sulla motivazione e sull'irregolarità del procedimento, senza che la Corte ne abbia escluso l'incidenza formale.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Richiamata nella censura sul vizio motivazionale della decisione di merito (esigenza di motivazione chiara e comprensibile).

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione impugnati; la Corte ha ritenuto sussistente la motivazione perplessa/nulla quando il ragionamento non rende percettibile l'iter logico.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione ai vizi di motivazione e agli adempimenti degli organi giurisdizionali tributari; la Corte ha applicato i principi civili sulla motivazione.

  • legge n. 212/2000, art. 7

    Stabilisce l'obbligo di allegazione agli avvisi d'accertamento degli atti richiamati per relationem; la Corte ha precisato che l'obbligo riguarda gli atti non conoscibili, mentre le delibere di Consiglio, atti generali pubblici, non devono essere allegate perché la conoscibilità è presunta.

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5

    Norma sulla determinazione della base imponibile ICI per i terreni edificabili; richiamata nelle contestazioni sul criterio di valutazione, la Corte ha ricordato che l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica del PRG.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 17, comma 1

    Richiamata in tema di obbligo di comunicazione del cambiamento di domicilio ai fini delle notifiche; rilevata nella valutazione della tempestività della riattivazione della notifica non imputabile al notificante.

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato con riguardo all'onere della prova sulla determinazione del valore; la Corte ha rilevato comunque che la decisione di merito manca di un raccordo logico tra i dati probatori.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata nella censura sul giusto processo; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione alla luce del diritto a un processo equo.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve essere chiara, non perplessa né apparente: se il ragionamento è contraddittorio o non rende percepibile l'iter logico la decisione è annullabile per nullità ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
  • Le delibere del Consiglio comunale sono atti generali la cui conoscibilità è presunta per pubblicità legale e, pertanto, non è obbligatorio allegarle agli avvisi di accertamento quando sono richiamate per relationem.
  • L'edificabilità ai fini fiscali (determinazione del valore imponibile di terreni fabbricabili) si valuta sulla base della qualificazione urbanistica attribuita nel piano regolatore generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi o dall'effettiva edificazione, pur tenendo conto della concreta attualità delle potenzialità edificatorie e degli oneri di urbanizzazione.
  • In caso di notifica andata a vuoto per cause non imputabili al notificante, chi notifica deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; la Corte valuta la tempestività con il parametro della diligenza e dei termini di legge.
  • Le procure e le sottoscrizioni ai ricorsi vanno interpretate secondo i criteri di interpretazione degli atti di parte (principio di conservazione e interpretazione contestuale): il mero contenuto letterale non è sempre decisivo se il contesto indica diversa rappresentanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.