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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13034/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento della prima rata, ha dichiarato l27estinzione del giudizio ai sensi dell27art. 1, commi 186 e seguenti, della l. n. 197/2022, come richiamato ai commi 197 e 198. Ha precisato che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non e8 stata quindi esaminata nel merito la censura dell27Agenzia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L27Agenzia delle entrate aveva notificato alla societe0 cinque avvisi di accertamento relativi agli anni d27imposta 2013-2017, recuperando IVA per complessivi euro 310.687,00, sul presupposto che le fatture emesse da un fornitore individuale fossero riferite a operazioni soggettivamente inesistenti e che la societe0 avesse, o dovesse avere, contezza della frode. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l27appello ritenendo non provato il coinvolgimento, neppure colposo, della societe0. L27Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per errato governo delle regole sull27onere della prova e sulle presunzioni in tema di indetraibilite0 IVA per operazioni inesistenti; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice d27appello considerato le dichiarazioni rese da un soggetto indicato negli atti. Nelle more, la controricorrente ha depositato la documentazione attestante l27adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla l. n. 197/2022 e il pagamento della prima rata, chiedendo l27estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta nei termini l27adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e il pagamento della prima rata, il giudizio pendente in Cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • L27estinzione per definizione agevolata assorbe l27esame dei motivi di ricorso, che restano privi di decisione nel merito.
  • Nelle controversie tributarie sulle operazioni soggettivamente inesistenti, il ricorso puf2 investire il riparto dell27onere della prova e l27uso delle presunzioni, ma tali questioni non vengono affrontate se interviene l27estinzione del giudizio per definizione agevolata.
  • In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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