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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30615/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un'azione di riscatto agrario proposta dall'affittuario e coltivatore diretto di un fondo venduto a terzi in violazione del diritto di prelazione. Il Tribunale aveva accolto il riscatto, ponendo a carico degli eredi dell'affittuario il rimborso del prezzo di acquisto con interessi legali dalla data della vendita; la Corte d'appello ha poi eliminato la condanna agli interessi e ha condannato gli appellati alle spese di entrambi i gradi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio di appello in attesa di un giudizio asseritamente pregiudiziale sulla regolarità e tempestività del pagamento del prezzo di riscatto; 2) violazione degli artt. 1282, 1224 e 1499 c.c. per aver escluso gli interessi sul prezzo da rimborsare, sostenendo l'efficacia ex tunc del retratto e la mancata corresponsione dei canoni di affitto; 3) violazione degli artt. 92, comma 2, e 15, comma 1, c.p.c. nonché errata liquidazione delle spese, sia per il mancato riconoscimento della compensazione, sia per la determinazione del valore della causa ai fini tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto dei requisiti di specifica esposizione e localizzazione degli atti rilevanti; il secondo perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato secondo cui, nel retratto agrario, il retraente deve corrispondere il solo prezzo indicato nella vendita, senza interessi né rivalutazione; il terzo perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e perché la censura sul valore della causa non era adeguatamente specificata, oltre a risultare comunque non decisiva alla luce della natura composita della controversia. La Corte ha inoltre liquidato le spese del giudizio di legittimità e del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., dando atto anche del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità non può essere scrutinata in cassazione se il ricorso non espone in modo completo e localizzato il giudizio pregiudicante e le modalità di deduzione della questione nel merito.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti e l'indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento della censura; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti idonei a sollecitarne il superamento.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza di interessi sul prezzo da rimborsare, ma la Corte richiama il contrario orientamento consolidato nel retratto agrario.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa agli interessi moratori; la Corte non lo ritiene decisivo alla luce della disciplina del retratto agrario.

  • art. 1499 c.c.

    Invocato quale base per gli interessi sul prezzo, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato dai ricorrenti.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.

  • art. 15, primo comma, c.p.c.

    Per la determinazione del valore della causa il ricorrente avrebbe dovuto specificare gli elementi già allegati al giudice di merito; in difetto, la censura non è scrutinabile.

  • art. 5, quinto comma, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La Corte richiama il criterio residuale di liquidazione delle spese per cause di valore indeterminabile.

  • art. 373 c.p.c.

    Il subprocedimento di sospensione dell'esecuzione in pendenza di cassazione ha natura cautelare e le relative spese, in caso di rigetto del ricorso, sono liquidate dalla Corte di cassazione.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    La documentazione relativa al subprocedimento ex art. 373 c.p.c. può essere depositata nel rispetto del termine previsto dalla norma novellata, senza necessità della precedente notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo o di una questione dipendente da un giudizio pregiudicante esige una puntuale allegazione dei fatti processuali, degli atti rilevanti e della loro collocazione nel fascicolo; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nel retratto agrario, il retraente deve corrispondere il medesimo prezzo risultante dalla vendita, senza interessi e senza rivalutazione monetaria, anche se la decisione interviene a distanza di tempo e anche se il retraente ha continuato a detenere il fondo.
  • La censura in cassazione contro la liquidazione delle spese è inammissibile se si limita a contestare in astratto la mancata compensazione, poiché la scelta di compensare o meno le spese appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • La determinazione del valore della causa ai fini delle spese processuali richiede che la parte indichi specificamente gli elementi rilevanti già introdotti nel giudizio di merito; il mero richiamo a documenti non trascritti e non localizzati non consente il controllo di legittimità.
  • Il procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c. ha natura cautelare e, se il ricorso per cassazione è rigettato o dichiarato inammissibile, le relative spese possono essere liquidate dalla Suprema Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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