Cassazione Civile, Ordinanza n. 25304/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da una cessione in blocco di crediti in sofferenza originariamente vantati da una banca e poi trasferiti a una società veicolo, quindi ceduti a una seconda società. Quest'ultima aveva acquistato, insieme a un credito da mutuo fondiario assistito da ipoteca, anche la relativa posizione esecutiva su un immobile. In sede esecutiva si era però verificato che la quota di credito effettivamente assistita da privilegio ipotecario era molto inferiore rispetto a quanto pattuito nel contratto di cessione; inoltre la cessionaria aveva dovuto sostenere un esborso ulteriore in conseguenza dell'intervento di altro creditore nella procedura e aveva poi transatto con il soggetto che aveva ricevuto il credito del creditore intervenuto. La cessionaria acquirente aveva quindi chiesto il risarcimento del danno per parziale inesistenza o, comunque, difformità qualitativa del credito ceduto. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e condannato la cedente al pagamento di euro 440.000,00 oltre interessi. Nel ricorso per cassazione la cedente ha dedotto: 1) motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la sentenza d'appello non aveva chiarito il significato di 'valore effettivo' del credito e aveva trascurato la clausola contrattuale sul rischio credito; 2) omesso esame dell'inadempimento della cessionaria all'obbligo contrattuale di intervenire nella procedura esecutiva, con conseguente imputabilità del danno alla stessa; 3) omesso esame della transazione intervenuta tra la cessionaria e il terzo, che avrebbe dovuto incidere sulla quantificazione del danno e che era stata conclusa senza la partecipazione della cedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente: il giudice di merito aveva spiegato, sia pure sinteticamente, che il credito ceduto aveva un valore economico effettivo diverso da quello nominalmente pattuito, perché la quota assistita da ipoteca risultava molto inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista, con conseguente danno per la cessionaria che aveva subito un esborso non previsto. Ha inoltre escluso che le ulteriori censure integrassero un omesso esame di fatti decisivi: la doglianza sulla clausola contrattuale e sul rischio credito atterriva all'interpretazione del contratto e non a un fatto storico; la doglianza sull'omesso intervento della cessionaria nella procedura esecutiva e quella sulla transazione con il terzo erano state formulate come questioni e argomentazioni difensive, non come fatti storici decisivi omessi; in ogni caso la transazione era stata considerata dalla Corte territoriale ai fini della riduzione del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 1 e 4 L. n. 130 del 1999
richiamati come base normativa della cessione in blocco dei crediti da parte della banca alla società veicolo
evocato in relazione alla misura della copertura ipotecaria del credito e alla sua limitazione
richiamato nella clausola contrattuale sulla gestione della posizione processuale del credito ceduto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non per questioni interpretative o argomentative
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla giurisprudenza citata per definire la nullità della sentenza con motivazione apparente
indicato come rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se comunque comprensibile e controllabile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, non la mancata o non corretta interpretazione di una clausola contrattuale o la diversa valutazione delle argomentazioni difensive.
- Nella cessione di crediti, la divergenza tra valore nominale e valore effettivo del credito, ove incida sulla consistenza della garanzia reale e sul risultato economico dell'operazione, può integrare un danno risarcibile in capo al cessionario.
- Se il giudice di merito considera una transazione intervenuta dal cessionario con un terzo ai fini della riduzione del danno, non può imputarsi omesso esame del fatto solo perché la cessione non vedeva parte il cedente.
- Le censure che mirano a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del contratto o degli effetti della condotta delle parti non sono ammissibili sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi.
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