Sentenza del 11/11/2024 n. 29064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un’indagine OLAF avviata nel 2010 e conclusa nel 2013, e del Regolamento di esecuzione UE n. 311/2013 che estese alle importazioni spedite da Taiwan il dazio antidumping applicato al silicio cinese, l’Agenzia revisionò le dichiarazioni d’importazione della società ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990, applicando un dazio antidumping del 19% e irrogando sanzioni. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado, la CTR Liguria accolse inizialmente gli appelli; la Cassazione, con sentenza n. 5341/2020, annullò quella decisione per motivazione apparente. In sede di rinvio la CTR rigettò nuovamente gli appelli, ritenendo che la società taiwanese indicata nei certificati di origine fosse un semplice magazzino, privo di impianti per trasformare e purificare il silicio cinese. In Cassazione A.A. ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia sulle questioni relative al Regolamento CE n. 1225/2009, all’esimente dell’art. 220 del Codice doganale comunitario e all’art. 303 TULD; con il secondo, violazione delle regole sull’onere della prova e mancata valutazione delle prove prodotte, richiamando inoltre la disciplina OLAF e doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, trattati unitariamente. Ha ritenuto che l’accertamento della CTR, fondato sulle indagini OLAF e sull’assenza di capacità industriale della società taiwanese di effettuare una trasformazione significativa del silicio, fosse sufficiente a respingere le difese della contribuente, comprese quelle sulle norme antidumping e sulle esimenti. La richiesta di rivalutare le prove è stata considerata inammissibile in sede di legittimità, non essendo ravvisabili errori materiali o incongruenze logico-giuridiche nella motivazione. È stata confermata la decisione della CTR Liguria in sede di rinvio, che aveva respinto gli appelli e lasciato ferme le pronunce di primo grado. A.A. è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
La disposizione è indicata come base della revisione doganale delle dichiarazioni d’importazione; la decisione non ne svolge un’autonoma interpretazione.
Regolamento di esecuzione UE n. 311/2013
Il regolamento estese il dazio antidumping sul silicio di origine cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan; la sentenza riferisce tale effetto nel ricostruire la controversia.
Art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
La società lo invocava a sostegno della censura di omessa pronuncia. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, considerando sufficiente la decisione complessiva della CTR sulle ragioni dell’appello.
La società lo ha invocato per denunciare l’omessa pronuncia su alcune questioni d’appello; la Corte ha respinto la censura, reputando che l’accertamento posto a fondamento del rigetto assorbisse le difese dedotte.
Regolamento CE n. 1225/2009
La contribuente lamentava la mancata applicazione della disciplina sull’estensione dei dazi antidumping a paesi terzi. La Corte ha ritenuto che l’accertamento fattuale della CTR fosse sufficiente a respingere anche tale difesa.
Art. 220 del Regolamento CE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
La società invocava l’esimente prevista dalla norma; la Corte ha ritenuto che, una volta confermato l’accertamento sull’origine e sulla mancata trasformazione sostanziale, anche tale difesa fosse priva di fondamento.
Art. 303 TULD
La contribuente contestava la sua corretta applicazione. La Corte ha reputato assorbita la questione dall’accertamento posto a base del rigetto dell’appello.
La norma è stata invocata in relazione all’onere della prova. La Corte ha escluso che la censura consentisse di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Art. 24 del Codice doganale
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per contestare l’accertamento relativo alla trasformazione del prodotto. La Corte ha respinto la censura, confermando la rilevanza dell’accertamento OLAF sulla mancanza di capacità industriale del fornitore taiwanese.
Art. 13 del Regolamento CE n. 1225/2009
La società lo ha richiamato nella censura sulla disciplina antidumping e sulle prove; la Corte ha ritenuto che l’accertamento della CTR escludesse le ragioni difensive proposte.
Art. 9 del Regolamento UE n. 1073/1999, sostituito dal Regolamento UE n. 883/2013
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alle indagini OLAF. La Corte ha riconosciuto la rilevanza probatoria degli esiti investigativi OLAF nel caso concreto.
Regolamento UE n. 467/2010
La ricorrente lo ha richiamato tra le norme rilevanti per le indagini e le prove; la Corte ha respinto la censura probatoria e ha confermato la valutazione di merito basata sugli esiti OLAF.
Art. 220 del Codice doganale (Regolamento UE n. 952/2013)
La norma è stata richiamata nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che le censure sulle esimenti non potessero prevalere sull’accertamento fattuale della CTR.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le disposizioni individuano i parametri di impugnazione invocati per omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame. La Corte ha escluso che le doglianze giustificassero la cassazione della sentenza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale, gli esiti di un’indagine OLAF possono costituire un valido supporto probatorio per la revisione dell’accertamento, quando gli elementi raccolti sono pertinenti e il giudice di merito li valuta concretamente.
- La verifica della capacità effettiva del fornitore di trasformare il prodotto può essere decisiva per stabilire se vi sia stata una manipolazione sostanziale: un operatore privo di impianti e operante come semplice magazzino può non essere in grado di realizzarla.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre denunciare un vizio ammissibile e specifico, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove.
- Una decisione di merito che fonda il rigetto su un accertamento fattuale ritenuto decisivo può portare a respingere anche le difese giuridiche e le eccezioni che presuppongono una ricostruzione fattuale incompatibile con quell’accertamento.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando, secondo la motivazione complessiva, le questioni dedotte risultano respinte o assorbite dalla ratio decidendi, anziché essere state semplicemente ignorate.
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