Sentenza del 11/11/2024 n. 479 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’atto di recupero n. ------/2023 relativo al credito d’imposta Formazione 4.0 del 2020, pari a € 31.131,68, indebitamente compensato. Ha contestato l’istruttoria dell’Agenzia, sostenendo che le verifiche fossero insufficienti e basate su elementi riferibili anche a un’altra società; ha eccepito l’eccesso di potere per mancata richiesta del parere tecnico del MISE; ha sostenuto che i corsi e le ore di formazione fossero congrui e pertinenti, producendo una perizia informatica; ha contestato la qualificazione del credito come inesistente e la conseguente sanzione, chiedendo in subordine quella prevista per i crediti non spettanti; infine, ha lamentato la mancata richiesta di documenti, l’asserita genericità delle contestazioni e la non obbligatorietà della comunicazione al MISE. L’Agenzia ha opposto che i corsi erano in gran parte estranei alle materie agevolabili, mancavano documenti e attestazioni necessari e le ore dichiarate erano inverosimili, anche perché nell’aprile 2020 i dipendenti risultavano in cassa integrazione Covid.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che soltanto tre dei corsi elencati potessero ricondursi, anche solo in parte, alle materie agevolabili del Piano Impresa 4.0 e che non fosse provato in modo attendibile lo svolgimento della formazione: le ore dichiarate erano inconferenti rispetto ai corsi e ai partecipanti e, per aprile 2020, incompatibili con la cassa integrazione Covid risultante dai dati INPS. Ha confermato la qualificazione del credito come inesistente e la sanzione applicabile, rilevando l’assenza della dichiarazione prevista dalla L. 205/2017, dell’attestazione della partecipazione dei dipendenti e di una relazione formativa sottoscritta; inoltre, non erano specificate le qualifiche dei destinatari. Ha escluso che il parere del MISE fosse obbligatorio o vincolante: la richiesta è rimessa alla valutazione dell’Agenzia. La decisione non accoglie quindi la richiesta di riconoscere il credito, né quella subordinata di riqualificarlo come non spettante. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia € 800,00 per spese processuali. L’istanza cautelare era già stata respinta, con compensazione delle relative spese. La sentenza è stata pronunciata a Frosinone il 21 novembre 2023.
Norme richiamate
Decreto ministeriale MISE 4 maggio 2018, art. 7
La formulazione della norma "Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere" rende palese che il ricorso al supporto del Mise o del Ministero del Lavoro o altri Enti è solo ipotetico, la cui valutazione è rimessa all'Agenzia delle Entrate, che può utilizzarlo ove lo ritenga opportuno e/o necessario.
Il parere del MISE o del Ministero del Lavoro non è un passaggio obbligatorio né vincolante: l’Agenzia delle Entrate può richiederlo quando ritenga necessarie valutazioni tecniche, ma conserva la competenza a verificare i requisiti e gli elementi rilevanti per l’agevolazione.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421
Il Collegio condivide quanto espresso dall'Ufficio, ovverosia in sostanza le attività di formazione presuntivamente svolte dalla società non possono rientrare nelle cosiddette tecnologie abilitanti e godere del beneficio previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", ai fini della maturazione e fruizione del credito d'imposta, mancando anche la certezza dello svolgimento della stessa attività formativa, per il fatto che le ore dichiarate dal contribuente appaiono inconferenti rispetto ai corsi e ai partecipanti, ai sensi dell'art. 1, co. 421 , della L. 30.12.2004 n. 311.
Nel caso deciso, la disposizione è richiamata a fondamento della valutazione secondo cui il credito non matura quando non è dimostrata con certezza l’effettiva formazione agevolabile e le ore dichiarate non risultano coerenti con i corsi e i partecipanti.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 158, art. 15
Il Collegio, altresì, condivide quanto espresso dall'Ufficio sulla comminazione della sanzione prevista dall'art. 13 , co . 5, del D.Lgs. 18.12.1997, n 471, così come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 24.12.2015 art. 15, laddove viene precisato che in caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti per il pagamento delle somme dovute va applicata la sanzione tra il 100 e il 200 % della misura dei crediti stessi.
La Corte conferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, escludendo nel caso concreto la richiesta della contribuente di applicare la sanzione del 30% prevista per i crediti non spettanti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36- bis e 36- ter del DPR 600/73 e all'articolo 54-bis del DPR 633/72".
La sentenza richiama la definizione di credito inesistente: manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l’inesistenza non emerge dai controlli automatizzati o formali indicati. La Corte ha applicato tale qualificazione ritenendo mancanti documenti fondamentali per provare l’attività formativa.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
La società contribuente non ha presentato sia l'apposita dichiarazione di cui all'allegato A della L. 205/2017 ma anche l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili da parte del dipendente, contenenti l'indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate, proprio per il fatto che detta acquisizione di conoscenza agevolata è patrimonio dell'impresa e del lavoratore in quanto tale beneficio pubblico del suo curriculum diventa bene comune tutelato dalle norme nazionali e unionali facendolo valere anche all'infuori della stessa impresa.
La decisione considera rilevante, per la prova del diritto al credito, la mancata produzione della dichiarazione richiamata dalla legge e dell’attestazione individuale della partecipazione, con indicazione degli ambiti aziendali cui si riferiscono le competenze acquisite o consolidate.
Massime di principio
- Per accedere al credito Formazione 4.0, non basta documentare lo svolgimento di corsi: i contenuti devono ricadere effettivamente nelle materie agevolabili e la documentazione deve consentire di verificare attività, partecipanti, ore e competenze acquisite.
- Le ore dichiarate devono essere plausibili e coerenti con i corsi e con la situazione lavorativa dei dipendenti. Elementi oggettivi incompatibili con la formazione, come la cassa integrazione nel periodo interessato, possono indebolire la prova del beneficio.
- Una perizia di parte o una relazione non sottoscritta non sostituiscono automaticamente la documentazione richiesta né vincolano l’Amministrazione; la prova del rispetto dei requisiti dell’agevolazione grava sul contribuente.
- L’Agenzia delle Entrate può verificare direttamente i requisiti dell’agevolazione. Il parere del MISE o del Ministero del Lavoro è facoltativo, salvo che la legge lo renda obbligatorio, e la sua mancata richiesta non determina di per sé l’illegittimità dell’atto.
- La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante dipende dai presupposti costitutivi e dalla possibilità di riscontrare l’inesistenza con i controlli indicati dalla legge; la mancanza di prove essenziali dell’attività agevolata può condurre, secondo questa decisione, alla qualificazione di inesistenza e alla relativa sanzione.
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