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Sentenza

Sentenza del 11/11/2024 n. 805 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

CONTRIBUTI CONSORTILI - Nella determinazione del perimetro di contribuenza è necessaria la partecipazione degli interessati nonché l'accertamento dell'indice di beneficio di bonifica tramite il piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili - Sussiste - In assenza il piano di riparto è illegittimo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego di restituzione di contribuizioni consortili (somma richiesta €333,53) relative agli anni 2013-2022 per particelle che il ricorrente riteneva situate al di fuori del perimetro di contribuenza. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'imposizione per mancata corretta delimitazione del perimetro di contribuenza (assenza di pubblicazione, notifica e trascrizione) e per la mancanza del piano di classifica che attribuisca l'indice di beneficio necessario al riparto. Inoltre contestava la qualificazione come serviti da condotta idraulica sulla base di un allaccio domestico, che non può estendere il perimetro o costituire di per sé presupposto per la contribuzione.

La decisione

Il giudice d'appello ha accolto l'appello del ricorrente, riformando la sentenza di primo grado. Ha rilevato l'irregolarità delle procedure di delimitazione del perimetro di contribuenza e l'assenza del necessario piano di classifica/accertamento dell'indice di beneficio, elementi che rendono illegittimo il piano di riparto. Ha inoltre censurato la valutazione errata circa la servitù idraulica dei fondi basata su un allaccio domestico. Conseguentemente il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate forfettariamente come da dispositivo, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • R.D. 13.02.1933, n. 215

    art. 3 (perimetro di contribuenza), art. 10 co.1 (proprietari che traggono beneficio concorrono alle spese), art.11 (ripartizione in ragione dei benefici), art.58 (trascrizione)

    La delimitazione del perimetro e la relativa trascrizione sono atti preliminari essenziali; soltanto i proprietari inclusi nel perimetro e che traggano beneficio possono essere assoggettati alla contribuzione.

  • L. 12.02.1942, n. 183

    I consorzi devono presentare il piano preventivo di ripartizione delle spese con indicazione dell'importo presunto a carico di ciascun consorziato; obbligo procedurale utile a verificare la legittimità dell'onere.

  • D.P.R. n. 947/1962

    I piani di riparto annuali sono prescritti e legittimi solo se fondati su regolari piani di classifica che accertino l'indice di beneficio di ogni proprietà.

  • Legge Regionale Abruzzo 07.06.1996, n. 36

    La legge regionale demanda alla Giunta la classificazione e rideterminazione dei comprensori; indica che la ripartizione delle spese si attua in applicazione dei piani di classifica inclusi nel perimetro di contribuenza, sottolineando l'obbligo di rispettare la procedura regionale e garantire i diritti dei proprietari.

  • Circolare Ministero Agricoltura e Foreste 17.05.1933 n. 27

    Prescrive la pubblicazione delle proposte di delimitazione e la notifica amministrativa del provvedimento ai reclamanti; supporta il principio della partecipazione degli interessati alla procedura.

  • Statuto del contribuente

    L. n. 212/2000, art. 10 co.1

    Richiamato dal ricorrente in tema di dovere di collaborazione e trasparenza, ma la decisione si è fondata principalmente sulle prescrizioni specifiche in materia di perimetrazione e classificazione consortile.

Massime di principio

  • La delimitazione del perimetro di contribuenza è atto procedimentale preliminare e vincolante: deve essere pubblicata, notificata e trascritta; in mancanza, l'inclusione di fondi nel comprensorio e le successive pretese contributive sono illegittime.
  • I piani di riparto annuali devono fondarsi su un piano di classifica che attribuisca a ciascuna proprietà un indice di beneficio; senza tale piano il riparto è invalido.
  • La presenza di una condotta o di un allaccio domestico non comporta automaticamente l'assoggettamento dei fondi alla contribuzione consortile né l'ampliamento del perimetro; va verificato il concreto beneficio di bonifica riconosciuto alla particella.
  • La prova dell'inclusione nel perimetro e del beneficio grava sull'ente consortile: l'ente deve dimostrare il rispetto delle procedure di perimetrazione e l'assegnazione dell'indice di beneficio.
  • Documenti e atti prodotti tardivamente o senza preventiva partecipazione degli interessati possono essere dichiarati inammissibili o comunque inefficaci a rettificare una procedura non regolare.
  • In controversie tecniche, la CTU è utile ma non sempre necessaria se le parti producono idonee relazioni tecniche; il giudice valuta la necessità caso per caso.
  • In casi simili il contribuente ha buon titolo a chiedere rimborso se dimostra l'esterno dal perimetro e l'assenza di benefici; può ottenere anche il rimborso delle spese processuali a favore dell'avvocato se prevale.

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