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Sentenza

Sentenza del 11/11/2024 n. 592 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Imposta di successione - Solidarietà passiva degli eredi per le imposte dovute dal legatario deceduto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo il decesso della sig.ra M. D. C. gli eredi hanno presentato la dichiarazione di successione e pagato la loro quota. Il legatario sig. G. L. non ha pagato l'imposta relativa al legato (€1.088). L'ufficio ha notificato in data 24/10/2022 un avviso di liquidazione agli eredi e al legatario (nel frattempo deceduto il 30/7/2021). I ricorrenti hanno contestato la validità della notifica diretta al legatario già deceduto e hanno sostenuto che la notifica doveva essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi del legatario (ex art.65 DPR 600/1973) e nel rispetto dei termini di decadenza (art.27 D.lgs. 346/1990). L'ufficio ha eccepito che, ai sensi dell'art.36 D.lgs.346/90, gli eredi della de cuius sono obbligati in solido per l'intera imposta e che quindi la notifica agli eredi della defunta era sufficiente.

La decisione

La Corte d'appello ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art.36 D.lgs.346/90, gli eredi della sig.ra M. D. C. sono obbligati in solido per l'intera imposta dovuta anche per la parte non versata dal legatario; la notifica eseguita agli eredi della de cuius è valida e la morte del legatario non incide sulla responsabilità solidale degli eredi. La successiva notifica (15/3/2023) agli eredi del legatario è ininfluente rispetto alla legittimità dell'avviso. Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite per €450,00.

Norme richiamate

  • Art. 36 D.lgs. 31/10/1990 n.346 (TUS)

    Art. 36. Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari

    I giudici hanno interpretato la norma nel senso che l'amministrazione può richiedere a qualsiasi erede il pagamento dell'intero imposta successoria complessivamente dovuta; chi paga può poi rivalersi civilmente sugli altri coobbligati (eredi o eredi del legatario).

  • Art. 65 DPR 29/9/1973 n.600

    La norma disciplina la notifica agli eredi impersonalmente nel caso di destinatario deceduto. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che, comunque, la notifica agli eredi della de cuius sia stata sufficiente ai fini tributari e che l'esecuzione della notifica agli eredi del legatario successivamente non abbia inciso sulla validità dell'atto sostanziale.

  • Art. 27 D.lgs. 31/10/1990 n.346

    Riferita dai ricorrenti come termine di decadenza/triennio per l'azione dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di decadenza non fosse idonea a invalidare la notificazione agli eredi della de cuius né a incidere sulla responsabilità solidale degli stessi.

Massime di principio

  • La solidarietà passiva prevista dall'art.36 TUS consente all'amministrazione finanziaria di richiedere l'intero importo dovuto a qualsiasi erede della de cuius; l'azione dell'ufficio verso un erede non è pregiudicata dalla morte del legatario.
  • La notifica diretta a un legatario poi deceduto non invalida, di per sé, l'avviso nei confronti degli eredi della de cuius quando da essi deriva l'obbligo solidale: l'ufficio può validamente escutere gli eredi della successione originaria.
  • La notifica agli eredi del legatario (impersonalmente) è utile per agire nei confronti dell'eredità del legatario e per consentire l'esercizio della rivalsa, ma la sua mancata o tardiva effettuazione non necessariamente determina l'annullamento dell'avviso tributario verso gli eredi della de cuius.
  • Eventuali profili di decadenza o termini di prescrizione/accertamento devono essere valutati distintamente: la mera morte del legatario non estingue l'obbligo di pagamento nei confronti degli eredi solidali e non sospende automaticamente i termini sostanziali a favore del contribuente.
  • Per chi si trova in situazione analoga: verificare documentazione di pagamento presentata, chiedere all'ufficio prova della regolarità delle notifiche e, se si paga per liberarsi dall'obbligo solidale, poi esercitare l'azione di rivalsa civilistica contro gli eredi del legatario.

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