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Sentenza

Sentenza del 11/11/2024 n. 588 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Validità della comunicazione del PVC effettuata allo Studio dei procuratori ex art. 63 DPR 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2016 denunciando, in via principale, la nullità o inesistenza della notificazione del Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza e trasmesso alla PEC di uno studio professionale, per cui sosteneva che ogni atto consequenziale, compreso l'avviso di accertamento, fosse nullo. Altre censure riguardavano la residenza fiscale, la presunta doppia imputazione penale/amministrativa (ne bis in idem), la presunta imposizione già assolta all'estero e la richiesta di CTU istruttoria.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha integralmente riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto che il PVC non richieda necessariamente una formale notifica al contribuente e che la trasmissione/conssegna del verbale alla PEC dello studio professionale che aveva trasmesso la procura speciale ex art.63 DPR 600/1973 a favore dei due difensori fosse sufficiente e rituale. Ha escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento in esame (tributi non armonizzati) e ha ritenuto la notifica dell'avviso valida o comunque sanata per il raggiungimento dello scopo in ragione della tempestiva impugnazione (art.156 c.p.c.). Ha respinto le eccezioni sul ne bis in idem, ha accertato la residenza fiscale del contribuente in Italia per il 2016 e ha rigettato le domande relative a doppia imposizione e alla CTU. Conseguentemente il ricorso del contribuente è stato respinto; il contribuente è stato condannato alle spese processuali: €20.000 per il primo grado e €30.000 per il secondo grado (inclusa la fase cautelare).

Norme richiamate

  • art. 63 DPR 600/1973

    La procura speciale ex art.63 conferita dal contribuente a difensori attribuisce poteri anche a ricevere comunicazioni relative alla verifica; la trasmissione del PVC alla PEC dello studio che ha rilasciato la procura è idonea a consegnare il verbale al contribuente per tramite dei suoi rappresentanti.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità o vizio di notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo; la tempestiva impugnazione dell'atto dimostra la conoscenza dell'atto e quindi la sanatoria.

  • art. 2 T.U.I.R. (residenza fiscale)

    La determinazione della residenza fiscale va valutata sul centro degli interessi personali e patrimoniali; elementi presuntivi (presenza fisica, cariche, famiglia, prelievi, abitazioni) possono dimostrare il domicilio/residenza fiscale in Italia anche se il contribuente è iscritto all'AIRE.

  • art. 20 D.Lgs. 74/2000

    Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale concernente i medesimi fatti: principio del 'doppio binario' e autonomia del processo tributario.

  • art. 21-bis D.Lgs. 74/2000

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti medesimi; tuttavia tale efficacia richiede pronuncia definitiva e sovrapposizione fattuale.

  • Cass. SS.UU. 9.12.2015 n.24823 (giurisprudenza su contraddittorio)

    Per i tributi 'armonizzati' esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi non armonizzati (come nel caso) tale obbligo non sussiste in modo generalizzato e l'assenza del contraddittorio non invalida automaticamente l'atto.

  • art. 140 c.p.c. e giurisprudenza Cass. (sulla forma della notificazione)

    La notifica ex art.140 c.p.c. richiede il rispetto delle formalità previste; omissioni possono determinare nullità o inesistenza, ma se l'atto ha comunque raggiunto la conoscenza del destinatario la nullità può essere sanata.

Massime di principio

  • La trasmissione del PVC alla PEC dello studio che ha rilasciato procura speciale ex art.63 DPR 600/1973 è, di norma, sufficiente a considerare la comunicazione consegnata al contribuente tramite i suoi rappresentanti; non è necessaria una preventiva elezione di domicilio formale.
  • Per accertamenti relativi a tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; l'assenza di contraddittorio non comporta automaticamente nullità dell'atto salvo che la legge lo preveda specificamente.
  • Gli eventuali vizi formali della notificazione possono essere sanati ex art.156 c.p.c. se il destinatario ha comunque conosciuto l'atto e ha tempestivamente impugnato l'atto stesso.
  • La verifica della residenza fiscale si basa sul centro degli interessi (domicilio), valutato con elementi di fatto: presenza fisica, cariche, legami familiari, utilizzo di conti e immobili. La sola iscrizione AIRE non è decisiva se il centro degli interessi è in Italia.
  • Il principio del ne bis in idem richiede pronuncia penale definitiva e sovrapposizione sostanziale dei fatti; la mera pendenza o una sentenza non definitiva non impedisce l'accertamento tributario.
  • La richiesta esplorativa di CTU senza elementi probatori concreti e rilevanti può essere ritenuta inammissibile; l'onere probatorio spetta al contribuente che invoca situazioni esimenti (es. ruolo di mero fiduciario o imposizione già assolta all'estero).

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