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Sentenza

Sentenza del 11/11/2024 n. 587 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Accertamento - non impugnato-destinato alla società: inutilizzabilità ex sé per l'individuazione dell'amministratore di fatto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2014 che imputava alla ricorrente un maggior reddito di € 68.500,00 ritenuto provento illecito conseguito dalla I. S.r.l. (società 'cartiera'). L'Ufficio aveva emesso in precedenza un avviso di accertamento nei confronti della società, non impugnato e divenuto definitivo, nel quale si richiamava la partecipazione della S. quale "amministratrice di fatto" e promotrice della frode; sulla base di tale richiamo l'Ufficio ha poi emesso un avviso autonomo nei confronti della S. come percettrice del provento illecito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello della contribuente e annullando l'avviso di accertamento a suo carico. Il Collegio ha ritenuto che: (i) la mancata impugnazione dell'avviso rivolto alla società non può essere fatta valere automaticamente quale circostanza incontestata nei confronti della persona fisica non destinataria di quell'atto; (ii) l'art. 115 c.p.c. non può essere invocato per attribuire efficacia di «circostanza non contestata» ad affermazioni contenute in un atto rivolto a soggetto diverso dalla parte in giudizio; (iii) l'Agenzia non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare che la S. abbia operato come amministratrice di fatto o che abbia percepito i proventi illeciti (evidenze richiestegeneralmente quali atti gestori, continuità e significatività nell'esercizio dei poteri, appropriazione degli utili); (iv) elementi prodotti (es. quote sociali, brevi cariche formali, alcune e-mail) erano insufficienti a prova. L'Ufficio è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

    La norma è regola di giudizio applicabile ai soggetti che sono parti in giudizio: non può trasformare in "circostanza non contestata" quanto affermato in un atto rivolto a diverso destinatario (qui, l'avviso alla società) nei confronti di una persona fisica che non era parte in quel procedimento.

  • art. 14, comma 4, L. 24.12.1993 n. 537

    Nelle categorie di reddito ... devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo ... I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

    Consente l'imputazione a titolo di reddito IRPEF dei proventi illeciti; tuttavia l'attribuzione ad un soggetto richiede adeguata motivazione e prova che quel soggetto sia il reale percettore.

  • art. 2639 c.c.

    E' amministratore di fatto colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici alla qualifica o alla funzione

    Il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto presuppone la dimostrazione di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non è sufficiente la mera titolarità di quote o una breve carica formale.

  • art. 21-bis, D.Lgs. 10.3.2000 n. 74

    La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

    Una sentenza penale di assoluzione per insussistenza dei fatti ha efficacia vincolante nel giudizio tributario solo se divenuta irrevocabile e riferita agli stessi fatti e soggetto; fino a quel momento non vincola il giudice tributario, benché le emergenze probatorie del penale possano essere acquisite autonomamente.

  • art. 20, D.Lgs. 74/2000

    Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione

    Esclude la sospensione automatica del processo tributario per la pendenza del giudizio penale; i due rami sono autonomi.

  • art. 36, comma 34-bis, D.L. 223/2006

    Norma richiamata nell'avviso alla società come facente parte delle previsioni operative per accertamenti antifrode; qui rilevante solo come elemento formale del richiamo dell'Ufficio a futuri atti separati contro i promotori/organizzatori.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un avviso indirizzato esclusivamente alla società non vale automaticamente come accettazione o confessione di fatti attribuiti a persone fisiche menzionate solo come rappresentanti della società: non si può trasferire l'efficacia di "fatto non contestato" ad una persona che non era parte del procedimento.
  • L'art. 115 c.p.c. (circostanze non specificamente contestate) non può essere invocato per far gravare su un soggetto l'efficacia probatoria di un atto che non lo aveva come destinatario/parte; il giudice tributario deve comunque valutare autonomamente la prova rispetto alla persona fisica chiamata a rispondere.
  • L'onere di provare che un soggetto è amministratore di fatto e percettore di proventi illeciti grava sull'Amministrazione finanziaria: occorrono elementi concreti e specifici (atti gestori, continuità e significatività nell'esercizio dei poteri, appropriazione degli utili, ruoli operativi documentati), non mere deduzioni da titolarità di quote o da brevi cariche formali.
  • Documenti indicativi (es. e-mail firmate con nome della persona) sono indizi utilizzabili ma, se isolati, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la responsabilità personale: vanno collegati ad altri elementi che attestino la riconducibilità effettiva e la volontà di gestione.
  • La produzione o l'utilizzo delle risultanze del procedimento penale può essere utile nel processo tributario, ma la sentenza penale acquista efficacia vincolante nel giudizio tributario solo se divenuta irrevocabile e relativa agli stessi fatti e soggetto (art.21-bis D.Lgs.74/2000).
  • Nell'adottare successive contestazioni personali derivanti da un accertamento societario divenuto definitivo, l'Amministrazione deve fornire una autonoma motivazione e prova relativamente alla responsabilità individuale; non può limitarsi a richiamare l'atto societario non impugnato.
  • Per valutare casi analoghi è opportuno richiedere e acquisire tutti gli elementi probatori utili (anche dai fascicoli penali quando disponibili) e non basarsi su presunzioni fragili: il criterio cardine resta la prova di esercizio concreto, continuativo e significativo dei poteri gestori.

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