Cassazione Civile, Sentenza n. 15749/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno 2008 la detraibilità dell'IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e parte di una frode carosello, rideterminando l'imponibile e recuperando a tassazione € 78.459,70. L'accusa era che la società avesse acquistato tartufi da una società cartiera (Principe s.r.l.) che mascherava acquisti da cavatori privi di partita IVA, eludendo l'obbligo di autofatturazione previsto dall'art. 1, comma 109, legge n. 311/2004 e godendo indebitamente della detrazione IVA; l'Amministrazione sosteneva l'esistenza di un quadro indiziario tale da dimostrare la consapevolezza della contribuente nella frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva accolto l'appello della società. Il giudice di legittimità ha ritenuto insufficiente la prova della consapevolezza della società circa l'inesistenza soggettiva del fornitore e ha confermato che l'Amministrazione non assolse l'onere probatorio richiesto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 19, comma 1; art. 54, comma 2
Richiamate in relazione alla disciplina IVA e al diritto alla detrazione; utilizzate dall'Amministrazione per legittimare l'accertamento e la disconoscibilità della detrazione quando l'operazione non corrisponde a fatto reale
art. 2697; art. 2727; art. 2729
Regole sull'onere della prova e sulle presunzioni: il giudice deve valutare gli indizi con riferimento ai requisiti di gravità, precisione e concordanza e adottare una valutazione globale, non atomistica
Principi relativi alla valutazione della prova nel processo civile che orientano l'apprezzamento del materiale probatorio anche nel processo tributario
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Prevedeva l'obbligo di autofatturazione per l'acquisto di tartufi da raccoglitori privi di partita IVA (cavatori), con versamento dell'IVA senza diritto alla detrazione; provvedimento al centro dell'accusa di mascheramento tramite società cartiere
art. 360, primo comma, n. 3
Norma invocata dal ricorrente quale base per il motivo di cassazione relativo alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata nel contesto della giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul regime dell'inversione contabile e sul principio di neutralità fiscale: la CGUE ammette che il diritto alla detrazione possa essere negato se mancano dati per verificare che il fornitore sia soggetto passivo o se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (es. causa C-281/20, Ferimet)
Affermata la possibilità di negare la detrazione in caso di menzione consapevole di fornitore fittizio nell'ambito del reverse charge; non è necessario dimostrare la malafede, rileva la conoscenza dell'inesistenza del fornitore o l'assenza di elementi per verificarne la qualifica
Massime di principio
- In contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione è onerata di provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, anche per presunzioni fondate, la consapevolezza del destinatario della frode o l'assenza di elementi che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto.
- Gli indizi vanno valutati congiuntamente: per reggere l'accertamento devono avere gravità, precisione e concordanza emerse da una valutazione complessiva e non da considerazioni atomistiche su singoli elementi.
- Se l'Amministrazione dimostra il quadro indiziario richiesto, grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non partecipare alla frode; se invece la prova è insufficiente l'accertamento deve essere rigettato.
- Nelle ipotesi di reverse charge la giurisprudenza UE e di legittimità è più rigorosa: il diritto alla detrazione può essere negato se il cessionario ha indicato un fornitore fittizio o non fornisce elementi per identificare il reale fornitore come soggetto passivo, ma tali principi vanno applicati alla luce delle specifiche circostanze fattuali.
- Prassi prudente per i contribuenti: conservare e rendere disponibili documentazione comprovante la regolarità e la capacità fiscale dei fornitori (contratti, comunicazioni, tracciabilità dei pagamenti, referenze commerciali) e dimostrare le verifiche di diligenza compiute per potersi difendere efficacemente in caso di contestazioni
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