Cassazione Civile, Ordinanza n. 05409/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente aveva stipulato con un ente territoriale per l'edilizia residenziale un contratto di lavoro a tempo determinato di cinque anni, con previsione di un solo rinnovo. Alla scadenza del termine il rapporto era proseguito per circa tre mesi. Il dirigente aveva agito sostenendo: l'illegittimità del termine e della proroga, con richiesta di accertare un rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine e di ottenere il risarcimento del danno da mancata reintegrazione; l'illegittimità della propria estromissione con domande economiche connesse (preavviso e indennità supplementare prevista dal CCNL); un demansionamento dal luglio 2006 con richiesta di danni alla professionalità ed esistenziale; il pagamento di ulteriori compensi per incarichi svolti al di fuori delle mansioni contrattualmente previste. Il Tribunale aveva accolto solo una minima pretesa economica per incarichi aggiuntivi; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale del dirigente e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'ente, aveva respinto anche quel capo favorevole, ordinando la restituzione di quanto percepito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) che il superamento del limite di durata del termine dovesse comportare nullità della clausola e conversione del rapporto in tempo indeterminato, anche alla luce della disciplina nazionale, regionale, contrattuale e della direttiva 1999/70/CE; 2) che il mutamento di causa e oggetto dell'attività svolta avrebbe dovuto portare a considerare il rapporto a tempo indeterminato in assenza di un nuovo termine; 3) e 4) che la Corte d'appello aveva erroneamente trattato il rapporto come pubblico impiego, mentre l'ente era un ente pubblico economico soggetto a disciplina privatistica, con conseguente erroneità del rigetto delle domande per demansionamento e per compensi ulteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che, nel lavoro dirigenziale a termine, il superamento del limite quinquennale non comporti automaticamente la conversione in rapporto a tempo indeterminato; ha inoltre rilevato la carenza di specificità del secondo motivo, perché non indicava una norma positiva che imponesse la conversione per lo svolgimento di attività ulteriori o diverse. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato il rapporto come soggetto a disciplina pubblicistica, mentre l'ente era un ente pubblico economico e, per le questioni controverse, il rapporto era soggetto a disciplina privatistica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi relativi a demansionamento e compensi ulteriori, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione del contratto e della nullità parziale della clausola di termine, ma non decisivo nella motivazione finale.
Invocato dal ricorrente per sostenere gli effetti del rapporto di fatto e la conservazione del rapporto; la Corte non lo ritiene fondativo della conversione automatica nel caso di contratto dirigenziale a termine.
Invocato per sostenere la nullità parziale della clausola appositiva del termine con conservazione del resto del contratto.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla disciplina del termine.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368/2001
La Corte lo interpreta nel senso che il limite quinquennale riguarda la durata massima del singolo contratto a termine sin dal momento genetico, non il termine finale massimo del rapporto e delle proroghe/rinnovi; il superamento del termine originario non determina automaticamente la conversione in tempo indeterminato.
art. 15 L.R. n. 25/96
Richiamato dal ricorrente tra le norme regionali e contrattuali invocate, senza che la sentenza ne faccia applicazione decisiva.
art. 19 L.R. n. 25/96
Richiamato dal ricorrente tra le norme regionali e contrattuali invocate, senza che la sentenza ne faccia applicazione decisiva.
art. 2 CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del rapporto dirigenziale e le conseguenze del termine.
art. 30 CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali
Richiamato dal ricorrente per sostenere le pretese economiche e la disciplina del rapporto.
Direttiva 1999/70/CE
La Corte esclude il contrasto prospettato, richiamando la giurisprudenza eurounitaria e nazionale che consente di valorizzare la specialità e la natura fiduciaria delle funzioni dirigenziali come ragioni oggettive idonee a prevenire abusi.
art. 97 Cost.
Richiamato nei motivi sul demansionamento e sui compensi, ma la Corte afferma che nel caso concreto l'ente opera come ente pubblico economico soggetto a disciplina privatistica, salvo le attività autoritative di auto-organizzazione.
Invocato per la qualificazione del rapporto e la disciplina applicabile al personale di enti pubblici economici.
Invocato per il dedotto demansionamento; la Corte ne consente la rilevanza nell'ambito della disciplina privatistica del rapporto.
Richiamato nei motivi, senza svolgere un ruolo decisivo nella ratio decidendi.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sul demansionamento e sul danno; la Corte conferma che il lavoratore deve allegare e provare specificamente il pregiudizio.
Richiamato nei motivi di ricorso; non emerge una specifica statuizione decisiva della Corte su questo articolo.
art. 2 L.R. n. 30/2002
Qualifica le ATER come enti pubblici di natura economica strumentali della Regione, con conseguente soggezione alla disciplina privatistica nelle controversie in esame.
art. 14 L.R. n. 30/2002
Richiamato per la disciplina della gestione economico-finanziaria dell'ente nel nuovo assetto normativo regionale.
art. 16 L.R. n. 30/2002
Stabilisce, nel quadro della trasformazione dell'ente, l'applicazione del CCNL del personale dipendente e del CCNL dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali.
art. 20 L.R. n. 30/2002
Richiamato per le fonti di finanziamento dell'ente nel nuovo assetto regionale.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla disciplina del rapporto dirigenziale, ma non applicato dalla Corte come parametro decisivo.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non lo assume come disciplina applicabile al caso concreto.
Richiamato nei motivi di ricorso; non emerge un suo ruolo decisivo nella motivazione finale.
Richiamato nei motivi di ricorso; non emerge un suo ruolo decisivo nella motivazione finale.
Richiamato per rinviare alla giurisprudenza consolidata della Corte senza ulteriore approfondimento.
Massime di principio
- Nel lavoro dirigenziale a termine, il limite temporale previsto dalla disciplina speciale va riferito alla durata del singolo contratto sin dalla sua origine; il mero superamento del termine originario o la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza non comportano automaticamente la conversione in rapporto a tempo indeterminato.
- La disciplina eurounitaria sui contratti a termine non impedisce, di per sé, che per i dirigenti siano valorizzate le specifiche caratteristiche fiduciaria e organizzativa dell'incarico come ragioni obiettive idonee a giustificare il ricorso al termine, purché non si traduca in abuso per soddisfare esigenze permanenti e durevoli.
- Chi deduce la nullità di una clausola di termine o la conversione del rapporto deve individuare con precisione la norma positiva che imponga tale conseguenza nel caso concreto; non è sufficiente un richiamo generico a principi di carattere generale.
- In tema di demansionamento e di danno professionale, la permanenza di funzioni dirigenziali non esonera il lavoratore dall'onere di allegare in modo specifico il vulnus subito e di provarne rigorosamente le conseguenze dannose.
- Gli enti pubblici economici sono soggetti, per i rapporti di lavoro e per le pretese economiche inerenti, alla disciplina privatistica, salvo l'esercizio di poteri autoritativi interni di organizzazione; non possono essere automaticamente trattati come pubbliche amministrazioni soggette al regime pubblicistico del pubblico impiego.
- Nel lavoro dipendente di enti pubblici economici, le pretese retributive per incarichi ulteriori o diversi vanno esaminate secondo la disciplina privatistica e la normativa contrattuale applicabile, non sulla base di una presunzione di onnicomprensività propria del pubblico impiego se non ricorrono i relativi presupposti normativi.
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