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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05348/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un docente aveva lavorato per anni alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento con una successione di contratti a tempo determinato. Ha agito per ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio prestato e il conseguente trattamento retributivo, sostenendo anche l'illegittimità del termine apposto ai contratti. Il tribunale ha negato l'illiceità del termine ma ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione piena della carriera, poi quantificando le differenze retributive con applicazione della prescrizione quinquennale. In appello, la corte territoriale ha confermato il diritto del lavoratore all'inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, mantenendo ferma la quantificazione del primo giudice. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) sosteneva che la disciplina interna, legale e contrattuale, non consentisse il riconoscimento integrale dell'anzianità e del trattamento economico al personale docente a termine; 2) deduceva ultrapetizione e tardività dell'appello del lavoratore, affermando che la richiesta di disapplicare l'art. 485 d.lgs. 297/1994 e di ricalcolare le somme sarebbe stata una domanda nuova; 3) censurava direttamente la disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994; 4) contestava il criterio di ricostruzione della carriera fondato sui contratti collettivi vigenti al momento della maturazione dei singoli scatti e non su quello vigente all'immissione in ruolo; 5) lamentava che, nel quantificare le differenze, non fosse stata detratta la retribuzione estiva corrisposta anche ai supplenti in forza della contrattazione provinciale, invocando l'art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Provincia. Ha ritenuto infondati i primi, terzo e quarto motivi perché la giurisprudenza di legittimità già affermava che, per il personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, il divieto di discriminazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone il riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine e del corrispondente trattamento economico secondo le fasce previste per il personale a tempo indeterminato, senza che vi sia una ragione oggettiva per un trattamento deteriore; inoltre, l'art. 485 d.lgs. 297/1994 disciplina una fattispecie diversa, riferita al riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell'assunzione in ruolo, e non poteva essere utilizzato per comprimere il diritto invocato nel giudizio; del pari, la clausola contrattuale che conservava ad personam il maggior valore stipendiale solo per i lavoratori già a tempo indeterminato è stata ritenuta discriminatoria anche per il lavoratore a termine poi immesso nei ruoli. Il secondo motivo è stato giudicato infondato quanto alla pretesa domanda nuova e inammissibile quanto alla dedotta violazione dell'art. 340 c.p.c. per difetto di autosufficienza, poiché non erano riportati i passaggi della sentenza parziale di primo grado rilevanti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la disciplina contrattuale provinciale sulla retribuzione estiva e la prosecuzione della disponibilità del supplente nel periodo estivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 legge n. 312/1980

    richiamato nel primo motivo dalla ricorrente insieme ad altre norme sul riconoscimento del servizio del personale scolastico, ma ritenuto non ostativo al principio di non discriminazione affermato dalla Corte

  • artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994

    l'art. 485 è stato ritenuto non applicabile alla fattispecie perché disciplina il riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell'assunzione in ruolo, cioè una situazione diversa da quella del docente ancora a termine che rivendica parità di trattamento

  • clausola n. 4 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE

    costituisce la regola di non discriminazione direttamente applicabile che impone il riconoscimento dell'anzianità maturata dal lavoratore a tempo determinato e del relativo trattamento economico, salvo ragioni oggettive non ravvisate nella disciplina del personale scolastico della Provincia di Trento

  • artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29.11.2004

    richiamati dalla ricorrente come disciplina contrattuale provinciale, ma non ritenuti idonei a giustificare un trattamento economico differenziato in danno del personale a termine

  • art. 3 accordo secondo biennio economico 2000-2001 del 15.5.2001 per il personale docente della Provincia Autonoma di Trento

    richiamato dalla ricorrente come fonte contrattuale provinciale, ma superato dal principio di non discriminazione applicato dalla Corte

  • art. 22 accordo provinciale biennio economico 2008-2009 per il personale docente della Provincia Autonoma di Trento

    richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina economica provinciale, ma non idoneo a escludere il riconoscimento integrale dell'anzianità del docente a termine

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza d'appello per ultrapetizione, ma la Corte ha escluso la violazione nei termini dedotti

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in motivazione come norma realmente pertinente alla deduzione di domande nuove in appello, ma la censura è stata respinta perché la richiesta del lavoratore non era nuova

  • art. 340 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo richiama come parametro di specificità e riferibilità dei motivi di ricorso al decisum, ritenendo inammissibile il quinto motivo perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo che non riportava i passaggi rilevanti della sentenza parziale di primo grado e non consentiva il controllo immediato della doglianza

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per rilevare che la sentenza parziale di primo grado non risultava prodotta in cassazione tra i documenti necessari

  • art. 36 Cost.

    invocato dalla ricorrente sotto il profilo della proporzionalità per contestare la mancata detrazione della retribuzione estiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo determinato del personale scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone il riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporti a termine e del correlato trattamento economico secondo la progressione prevista per il personale a tempo indeterminato, salvo una ragione oggettiva specifica che giustifichi una differenza di trattamento.
  • Le norme interne che disciplinano il riconoscimento dei servizi preruolo o la progressione economica del personale di ruolo non possono essere applicate, se non sono compatibili, per comprimere il diritto del lavoratore a termine alla parità di trattamento quando la fattispecie concreta è diversa e riguarda il lavoro a termine in sé considerato.
  • Una richiesta di disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il diritto dell'Unione non integra, di per sé, domanda nuova in appello quando costituisce soltanto il necessario supporto giuridico della medesima pretesa sostanziale già introdotta in primo grado.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; una censura che non si confronti con la ratio decidendi o che non indichi in modo puntuale gli atti e i passaggi rilevanti è inammissibile.
  • Una clausola contrattuale che conservi un beneficio stipendiale solo ai lavoratori già assunti a tempo indeterminato, escludendo i lavoratori a termine poi immessi nei ruoli, viola il divieto di discriminazione e deve essere disapplicata dal giudice.
  • Nel ricostruire il danno economico o le differenze retributive dovute per trattamento discriminatorio, il giudice deve applicare il criterio coerente con la parità di trattamento effettivamente pretesa e non può introdurre limitazioni estranee alla fattispecie regolata dalla norma invocata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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