Cassazione Civile, Ordinanza n. 05372/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta personalmente dal lavoratore e accettata dalla banca resistente. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una banca a un cassiere per un ammanco di cassa di circa 7.000 euro. La Corte d’appello aveva ritenuto inefficace il primo licenziamento, comunicato il 28 dicembre 2009, perché la relativa notificazione era irregolare e non poteva operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; aveva invece considerato valido un successivo licenziamento scritto del 15 marzo 2010, qualificandolo come primo licenziamento efficace e non come convalida del precedente, e lo aveva ritenuto legittimo nel merito per la gravità dell’addebito e per la proporzione della sanzione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza d’appello. Prima della decisione, tuttavia, ha depositato rinuncia personale al ricorso, accettata dalla banca controricorrente, chiedendosi l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte d’appello come possibile base della sospensione per pregiudizialità, ma la sentenza di merito ha escluso che la sospensione fosse necessaria, ritenendo applicabile l’art. 337 c.p.c.
art. 337 c.p.c.
Richiamato per affermare che la sospensione del giudizio era rimessa alla facoltà del giudice dell’impugnazione e non imposta automaticamente.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza della dichiarazione recettizia è stata ritenuta superabile in presenza della prova dell’irregolare esecuzione del recapito e dell’impossibilità, senza colpa del destinatario, di averne avuto notizia.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia personale al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione per rinuncia accettata, la Corte ha escluso un provvedimento sulle spese.
art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 18 legge n. 300/1970
Richiamato nel pregresso giudizio di merito quale regime sanzionatorio applicato dal primo giudice, poi riformato in appello.
Massime di principio
- La rinuncia personale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese quando ciò sia coerente con la disciplina processuale richiamata nella decisione.
- La presunzione di conoscenza della comunicazione recettizia indirizzata al domicilio del destinatario può essere superata dalla prova di un’irregolare esecuzione del recapito e dell’impossibilità, senza colpa, di averne avuto notizia.
- Un successivo licenziamento scritto può essere qualificato come autonoma e valida intimazione espulsiva, distinta da un precedente licenziamento orale inefficace, se non risulta una mera convalida del primo.
- La proporzionalità della sanzione espulsiva va valutata tenendo conto della gravità dell’addebito e della posizione fiduciaria del lavoratore, specie quando questi operi come cassiere o sia comunque affidatario di somme di denaro.
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