Cassazione Civile, Ordinanza n. 05408/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’assunzione di una docente da parte della Provincia Autonoma di Trento mediante una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata con i servizi prestati, sostenendo l’illegittimità del trattamento deteriore riservato al personale precario rispetto a quello di ruolo e domandando le relative differenze retributive. Il tribunale ha escluso l’illegittimità del termine, ma ha riconosciuto la ricostruzione piena della carriera e, all’esito di c.t.u., ha condannato l’ente al pagamento di una somma; la corte d’appello ha respinto l’appello principale dell’ente e, in parte, accolto quello incidentale della docente, aumentando l’importo dovuto. In cassazione la Provincia ha proposto cinque motivi: 1) violazione della normativa interna, della contrattazione collettiva provinciale e della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contestando il riconoscimento dell’anzianità e della progressione economica; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 340 c.p.c., assumendo che la corte d’appello avesse accolto una domanda nuova e che l’appello incidentale fosse tardivo; 3) violazione dell’art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, in relazione al criterio di ricostruzione della carriera; 4) violazione della normativa provinciale e del CCNL scuola del 2011, contestando l’applicazione dei contratti vigenti al momento di maturazione degli scatti anziché di immissione in ruolo; 5) violazione dell’art. 36 Cost., lamentando che nel calcolo delle differenze retributive non fosse stata detratta la retribuzione estiva corrisposta anche ai supplenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui al personale scolastico a tempo determinato della Provincia di Trento spetta il riconoscimento dell’anzianità maturata e del corrispondente trattamento economico previsto per i dipendenti di ruolo, in applicazione del divieto di discriminazione della clausola 4 dell’Accordo quadro. Ha ritenuto infondato o inammissibile il secondo motivo, osservando che la domanda di applicazione del trattamento paritario non costituiva domanda nuova e che la censura sull’art. 340 c.p.c. difettava di autosufficienza. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che l’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 disciplina una fattispecie diversa, ossia il riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’assunzione in ruolo, e non limita il diritto al trattamento non discriminatorio del lavoro a termine. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando la disapplicazione della clausola contrattuale che limitava la salvaguardia ad personam ai soli lavoratori già a tempo indeterminato, perché contrastante con la clausola 4 dell’Accordo quadro. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, rilevando che la corte territoriale aveva già considerato la disciplina contrattuale sulla retribuzione estiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 legge n. 312/1980
Richiamato insieme alle altre disposizioni interne sulla ricostruzione della carriera del personale scolastico; la Corte non lo utilizza come base decisiva, ma come parte del quadro normativo invocato dalla ricorrente.
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994
L’art. 485 è ritenuto riferibile a una fattispecie diversa, cioè al riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’assunzione in ruolo, e quindi non limita il diritto del docente a termine al trattamento non discriminatorio; l’art. 526 è citato nel motivo ma non assume rilievo decisivo nella motivazione.
clausola n. 4 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE
È la norma eurounitaria direttamente applicabile che vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato in assenza di ragioni oggettive; impone il riconoscimento dell’anzianità e del trattamento retributivo corrispondente anche ai docenti a termine.
artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29.11.2004
Citati dalla ricorrente nel primo motivo come parte della disciplina interna invocata contro il riconoscimento dell’anzianità; la Corte ne esclude l’effetto ostativo per contrasto con il diritto UE.
art. 3 accordo secondo biennio economico 2000-2001 del 15.5.2001
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo nell’ambito della disciplina contrattuale interna; non è ritenuto idoneo a giustificare il trattamento differenziato.
art. 22 accordo provinciale biennio economico 2008-2009 per il personale docente della Provincia Autonoma di Trento
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ribadisce che la normativa provinciale non offre una ragione oggettiva per la discriminazione economica del personale a termine.
art. 112 c.p.c.
La Corte osserva che la norma non è pertinente al caso prospettato, poiché il tema riguarda l’eventuale novità della domanda in appello, che andava semmai valutata alla luce dell’art. 345 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
È la disposizione rilevante per il divieto di domande nuove in appello; la Corte esclude che la richiesta della lavoratrice integri domanda nuova.
art. 340 c.p.c.
La censura relativa alla tardività dell’appello incidentale è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotta la sentenza parziale di primo grado né indicata tra i documenti depositati.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di specificità del motivo di ricorso: una censura non specificamente riferita al decisum è assimilata alla mancata enunciazione e comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per l’inammissibilità del motivo che non riporta gli atti e i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado su cui si fondava la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per rilevare che la sentenza parziale di primo grado non risultava tra i documenti prodotti, con conseguente inammissibilità della doglianza.
art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011
La clausola che salvaguardava ad personam i diritti economici già maturati solo per il personale già assunto a tempo indeterminato è ritenuta contrastante con la clausola 4 dell’Accordo quadro e quindi disapplicabile anche nei confronti del lavoratore a termine poi immesso nei ruoli.
art. 17 della legge provinciale n. 18 del 27.12.2011
Citato dalla ricorrente nel quarto motivo come base della disciplina provinciale applicata alla ricostruzione della carriera; la Corte ne afferma la non idoneità a derogare al divieto di discriminazione eurounitario.
deliberazione della Giunta Provinciale n. 744 del 20.4.2012
Richiamata insieme alla legge provinciale e al contratto collettivo; non è ritenuta decisiva rispetto al divieto di discriminazione.
art. 36 Cost.
La censura viene ritenuta inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e presuppone un fatto escluso dalla corte territoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere trattato in modo deteriore rispetto al dipendente a tempo indeterminato quanto al riconoscimento dell’anzianità di servizio e alla progressione economica, salvo che l’amministrazione dimostri una ragione oggettiva idonea a giustificare la differenza di trattamento.
- Le norme interne, legislative o contrattuali, che limitano il vantaggio economico dei soli dipendenti già di ruolo e lasciano fuori i lavoratori a termine devono essere disapplicate quando contrastano con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
- La domanda con cui il lavoratore a termine chiede il trattamento economico corrispondente a quello dei pari qualifica a tempo indeterminato non diventa domanda nuova in appello per il solo fatto che il giudice debba ignorare una norma interna incompatibile con il diritto UE; la richiesta di disapplicazione è parte della medesima pretesa.
- L’articolo del testo unico sull’istruzione che disciplina il riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’immissione in ruolo non può essere utilizzato per comprimere il diverso diritto al trattamento non discriminatorio del rapporto a termine antecedente all’assunzione stabile.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferiti alla ratio decidendi; una censura che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata o che non riproduce gli atti rilevanti è inammissibile.
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