Cassazione Civile, Ordinanza n. 05388/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente da parte della società datrice, dopo contestazione di addebito relativa a gravi minacce rivolte dal lavoratore, presso l'abitazione del superiore gerarchico e in presenza dei familiari di questi, accompagnate da espressioni ritenute idonee a incrinare il vincolo fiduciario. I giudici di merito avevano ritenuto provato il fatto e lo avevano qualificato come giusta causa di licenziamento, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le prove testimoniali e attribuito diversa attendibilità ai testi; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2119 c.c., deducendo l'insussistenza della giusta causa per episodio avvenuto fuori dall'ambiente di lavoro, senza passaggio alle vie di fatto, episodico e non comparabile con precedenti infrazioni disciplinari; 3) violazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, sostenendo l'insussistenza del fatto contestato; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla propria asserita impossibilità di trovarsi contemporaneamente in due luoghi; 5) omesso esame di un fatto decisivo concernente una pretesa discrepanza oraria nella documentazione fotografica e un asserito travisamento della prova filmata. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché dirette, nella sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso sia la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nei termini denunciati, sia la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme" non adeguatamente superata dal ricorrente, sia il travisamento della prova nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. È stata quindi confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del lavoratore alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, attività riservata a questi ultimi. È stata confermata la decisione di merito che aveva reputato sussistente la giusta causa di licenziamento e, quindi, legittima la sanzione espulsiva. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale; non quando si contesti solo il cattivo esercizio del prudente apprezzamento o la valutazione delle prove.
La violazione è censurabile in cassazione solo se il giudice ha invertito o erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
La giusta causa coincide con una condotta che, valutata in concreto, lede in modo irreparabile il vincolo fiduciario e consente il recesso immediato; la valutazione della gravità è riservata al giudice di merito se motivata in modo congruo.
"insussistenza del fatto contestato"
La tutela reintegratoria opera solo in caso di assenza ontologica del fatto o di fatto materialmente sussistente ma privo di illiceità; non si estende alla mera insussistenza dei presupposti giuridici della giusta causa o del giustificato motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti rigorosi ancora consentiti dopo la riforma; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali, sussiste l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Richiamato solo come base per il deposito di memoria in cassazione.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece la prova è regolata da una diversa disciplina; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male il materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando sia errata la ripartizione dell'onere della prova tra le parti, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Le valutazioni sulla credibilità dei testimoni, sulla preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre e, più in generale, sulla ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una diversa lettura degli atti.
- La giusta causa di licenziamento va verificata in concreto, alla luce della lesione irreparabile del vincolo fiduciario; una censura che miri solo a rimettere in discussione tale apprezzamento di fatto è inammissibile in sede di legittimità.
- La tutela reintegratoria per 'insussistenza del fatto contestato' opera solo se il fatto manca materialmente o è sussistente ma non illecito; non copre l'ipotesi in cui il fatto esista ma non raggiunga la soglia della giusta causa o del giustificato motivo.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando un'informazione probatoria decisiva, acquisita e non valutata, contraddica in modo irreversibile la struttura argomentativa della sentenza; non quando si solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05327/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05346/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05348/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05372/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05408/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05409/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →