Parere n. 1629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, contro Ministero dell'Interno, per l'annullamento del decreto del capo di polizia -OMISSIS- del 1/09/2023 notificato in data 6/10/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale del decreto del Capo della Polizia del 1° settembre 2023, nella parte relativa alla decorrenza dell’attribuzione della denominazione di assistente capo coordinatore.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già Assistente capo con decorrenza dal 1° luglio 2010, sostiene di avere maturato il requisito temporale per l’attribuzione della denominazione di coordinatore il 15 febbraio 2019, considerando l’anzianità utile al netto della sospensione cautelare dal servizio e del periodo di esclusione dalla restitutio in integrum conseguente alla condanna penale. Deduce la violazione dell’art. 5, comma 3-bis, del d.P.R. n. 335/1982 e chiede la retrodatazione della denominazione, attribuita dall’amministrazione con decorrenza dal 1° ottobre 2022. Il Ministero dell’Interno sostiene invece che il ricorrente fosse interessato da cause ostative penali, cautelari e disciplinari e che la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, irrogata il 29 giugno 2020, impedisse l’attribuzione della denominazione per il quinquennio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 3-ter, lettera a), del d.P.R. n. 335/1982.
Il parere
Il Consiglio di Stato ritiene infondato il ricorso e ne propone il rigetto. L’anzianità di servizio richiesta dall’art. 5, comma 3-bis, del d.P.R. n. 335/1982 non è sufficiente, da sola, a fondare il diritto alla retrodatazione della denominazione di coordinatore. Il comma 3-ter dello stesso articolo introduce cause ostative autonome e vincolanti. Nel caso concreto, nel 2019 il ricorrente era ancora sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria; il procedimento si è concluso nel 2020 con l’irrogazione della sospensione dal servizio per sei mesi. Tale sanzione determina un ritardo quinquennale automatico nell’attribuzione della denominazione e avrebbe impedito l’attribuzione fino al 2025. Secondo la Sezione, l’amministrazione ha comunque applicato la disciplina in senso più favorevole al dipendente, riconoscendo la denominazione dal 1° ottobre 2022. Non è consentita alcuna valutazione discrezionale diretta a neutralizzare o attenuare gli effetti temporali della sanzione, né è possibile riconoscere effetti retroattivi. Il rinvio agli artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 3/1957 non modifica la conclusione, poiché le ipotesi di rivalutazione ivi previste, relative al proscioglimento o alla censura, non ricorrono.
Osservazioni
Art. 5, comma 3-bis, d.P.R. n. 335/1982 - Requisito di anzianità
Il requisito temporale per l’attribuzione della denominazione di coordinatore non opera isolatamente, ma deve essere verificato insieme alle cause ostative previste dal successivo comma 3-ter.
Art. 5, comma 3-ter, lettera a), d.P.R. n. 335/1982 - Sanzione disciplinare
La sospensione dal servizio per sei mesi, irrogata con decreto del 29 giugno 2020, costituisce sanzione più grave della pena pecuniaria e comporta un ritardo quinquennale automatico nell’attribuzione della denominazione di coordinatore.
Art. 5, comma 3-ter, lettera b), d.P.R. n. 335/1982 - Procedimento disciplinare pendente
La sottoposizione, nel 2019, a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria costituiva causa ostativa all’attribuzione della denominazione fino alla definizione del procedimento.
Artt. 94 e 95 d.P.R. n. 3/1957 - Rivalutazione della posizione
Il rinvio alle disposizioni sugli effetti del proscioglimento o della censura non è applicabile quando il procedimento si conclude con la sospensione dal servizio.
Norme richiamate
art. 5, comma 3-bis, d.P.R. n. 335/1982
attribuzione della denominazione di “coordinatore” agli assistenti capo che abbiano maturato una determinata anzianità di servizio nella qualifica, ferma restando la qualifica rivestita
Il maturare dell’anzianità costituisce requisito necessario, ma non sufficiente, poiché l’attribuzione resta subordinata all’assenza delle cause ostative previste dal comma 3-ter.
art. 5, comma 3-ter, lettera a), d.P.R. n. 335/1982
È escluso dall'attribuzione della denominazione ... il personale ... che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria
La sospensione dal servizio determina automaticamente l’esclusione dall’attribuzione della denominazione nel quinquennio successivo, senza margini di discrezionalità per attenuarne gli effetti.
art. 5, comma 3-ter, lettera b), d.P.R. n. 335/1982
sospeso cautelarmente dal servizio ... ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria
La pendenza del procedimento disciplinare costituisce causa ostativa fino alla sua definizione, ferma restando l’ulteriore causa ostativa derivante dalla sanzione concretamente irrogata.
artt. 94 e 95 d.P.R. n. 3/1957
Il rinvio consente una rivalutazione della posizione in caso di proscioglimento o di irrogazione della censura, ma non quando il procedimento si conclude con la sospensione dal servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’attribuzione di una denominazione funzionale o di coordinamento subordinata a un requisito di anzianità richiede, oltre alla maturazione del periodo minimo, l’assenza delle cause ostative specificamente previste dalla legge.
- La sottoposizione a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria impedisce l’attribuzione della denominazione fino alla definizione del procedimento.
- La sospensione disciplinare dal servizio, in quanto sanzione più grave della pena pecuniaria, produce automaticamente l’esclusione dall’attribuzione della denominazione per il quinquennio previsto dalla legge, senza possibilità di neutralizzazione o attenuazione discrezionale dei suoi effetti temporali.
- Il semplice calcolo dell’anzianità utile non può fondare la retrodatazione di un beneficio quando ricorra una causa ostativa autonoma prevista dalla disciplina di settore.
- Il rinvio alle disposizioni che consentono la rivalutazione della posizione del dipendente opera soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate, come il proscioglimento o la censura, e non si estende alla sospensione dal servizio.
Retrodatazione della denominazione di assistente capo coordinatore nella Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un Assistente capo della Polizia di Stato contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento parziale del decreto del Capo della Polizia del 1° settembre 2023, nella parte in cui la denominazione di assistente capo coordinatore è stata attribuita con decorrenza dal 1° ottobre 2022 anziché dal 15 febbraio 2019.
Premesse e richiesta del ricorrente
Il ricorrente aveva conseguito la qualifica di Assistente capo con decorrenza dal 1° luglio 2010. Ha sostenuto di avere maturato il requisito temporale previsto dall’art. 5, comma 3-bis, del d.P.R. n. 335/1982, computando l’anzianità al netto di un anno e sei mesi riferibili alla sospensione cautelare dal servizio e al periodo di esclusione dalla restitutio in integrum conseguente alla condanna penale.
Secondo il ricorrente, il requisito sarebbe maturato il 15 febbraio 2019 e il decreto del 2023 avrebbe dovuto riconoscere la denominazione con tale decorrenza.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero dell’Interno ha concluso per il rigetto, evidenziando la presenza di plurime cause ostative di natura penale, cautelare e disciplinare. In particolare, con decreto del 29 giugno 2020 era stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi.
Quadro normativo
L’art. 5, comma 3-bis, del d.P.R. n. 335/1982 prevede l’attribuzione della denominazione di coordinatore agli assistenti capo che abbiano maturato la prescritta anzianità di servizio nella qualifica.
Il successivo comma 3-ter stabilisce tuttavia cause ostative inderogabili, tra cui:
- l’aver riportato, nel quinquennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
- essere sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi;
- essere sottoposti a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria.
La stessa disposizione rinvia agli artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 3/1957.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione considera decisiva la circostanza che nel 2019 il ricorrente fosse ancora sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. Tale situazione impediva l’attribuzione della denominazione fino alla definizione del procedimento.
Il procedimento si è concluso nel 2020 con la sospensione dal servizio per sei mesi. La sospensione è una sanzione più grave della pena pecuniaria e determina, ai sensi dell’art. 5, comma 3-ter, lettera a), del d.P.R. n. 335/1982, un ritardo quinquennale automatico nell’attribuzione della denominazione.
La Sezione precisa che il calcolo dell’anzianità residua non è sufficiente a fondare il diritto alla retrodatazione, perché trascura l’effetto preclusivo autonomo della sanzione disciplinare. Non è consentito all’amministrazione neutralizzare o attenuare discrezionalmente gli effetti temporali della sanzione, né riconoscere effetti retroattivi in presenza di una condanna disciplinare conclusasi con la sospensione dal servizio.
Secondo il parere, la causa ostativa avrebbe comportato l’impossibilità di attribuire la denominazione fino al 2025; l’amministrazione, attribuendola dal 1° ottobre 2022, ha comunque adottato un’interpretazione più favorevole al dipendente.
Rinvio agli artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 3/1957
Il rinvio non consente di accogliere la pretesa del ricorrente. Le disposizioni richiamate permettono una rivalutazione della posizione in caso di proscioglimento o di irrogazione della censura, ma nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso esaminato, definito con la sospensione dal servizio.
Conclusione
La Sezione esprime parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non prevale sull’amministrazione. È inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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