Cassazione Civile, Ordinanza n. 17665/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'annualità 2010, contro la quale il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado. La Commissione tributaria regionale ha però dichiarato inammissibile l'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, ritenendo invalida la notificazione dell'atto di appello eseguita a mezzo PEC. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1 e 3-bis della L. n. 53/1994, sostenendo che la notificazione via PEC dell'appello fosse valida; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 156 c.p.c., affermando che comunque l'eventuale vizio notificatorio doveva ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, poiché le parti appellate erano comunque venute a conoscenza del gravame tramite l'indirizzo PEC loro riferibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, nel contenzioso tributario, la notificazione dell'atto di appello a mezzo PEC eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio era inesistente, non semplice nulla, e dunque non sanabile per raggiungimento dello scopo. Ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché le intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
La notificazione a mezzo PEC degli atti processuali è ammessa nei limiti e secondo le forme previste dalla disciplina speciale; per il processo tributario, nel periodo rilevante, tale modalità non era ancora utilizzabile in via generale.
Il raggiungimento dello scopo sana la nullità della notificazione, ma non può operare quando la notificazione sia qualificata come inesistente.
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario le notifiche via PEC erano previste in via sperimentale e con ambito territoriale limitato, non applicabile alla Regione Lazio nel periodo considerato.
art. 16 d.m. 4 agosto 2015
La disciplina del processo tributario telematico è entrata in vigore in via sperimentale solo per alcune commissioni tributarie e non per quella del Lazio nel momento della notificazione contestata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità della notificazione a mezzo PEC va verificata alla luce della disciplina speciale vigente ratione temporis e ratione loci; se la notificazione è compiuta fuori dai casi autorizzati, essa può essere qualificata come inesistente.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo per la notificazione nulla, non per quella inesistente; la mera conoscenza dell'atto da parte del destinatario non basta a convertire in valida una notificazione radicalmente inesistente.
- Prima della piena operatività del processo tributario telematico nel territorio interessato, l'appello notificato via PEC dal difensore non era idoneo a produrre gli effetti processuali della valida impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso.
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