Cassazione Civile, Ordinanza n. 05804/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego del Comune di riconoscere la riduzione del 50% della base imponibile IMU per un immobile di proprietà dei contribuenti, da questi richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà come fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato. Dopo il sopralluogo comunale, l'agevolazione era stata negata sul presupposto che il ripristino dell'immobile fosse possibile con normali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che gli interventi necessari al ripristino dell'abitabilità, pur singolarmente manutentivi, dovessero essere considerati unitariamente come risanamento conservativo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011 e della disciplina edilizia per avere la CTR applicato la riduzione in presenza di interventi soltanto manutentivi; violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 380/2001 per avere qualificato come risanamento conservativo interventi che erano in realtà manutenzione; vizio di motivazione e, riqualificato, violazione dell'art. 13 cit. per avere attribuito rilievo alle spese sostenute per il tetto, pur non essendo più presenti le condizioni di degrado alla data della domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi del Comune. Ha affermato che la riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili spetta solo quando l'immobile presenti un degrado o una obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel caso concreto, gli interventi descritti dai contribuenti riguardavano esclusivamente opere manutentive (impianti, infissi, muratura) e non potevano essere trasformati, per considerazione unitaria, in interventi di risanamento conservativo, che hanno natura e finalità diverse, essendo rivolti alla conservazione dell'organismo edilizio nel suo complesso. La Corte ha inoltre escluso rilievo alla spesa per il rifacimento del tetto, perché la condizione di degrado non sussisteva più alla data della richiesta di agevolazione e la riduzione opera solo dalla presentazione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti. Spese dei gradi di merito compensate; contribuenti condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La riduzione del 50% della base imponibile IMU spetta solo per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in presenza di condizioni di fatiscenza o degrado non superabili con interventi di manutenzione; la riduzione opera dal momento della presentazione della documentazione utile alla verifica dei requisiti.
art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
lett. a, b, c e d; in particolare lett. c
Le categorie edilizie di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo sono distinte: il risanamento conservativo riguarda la conservazione dell'organismo edilizio nel suo complesso e non può essere confuso con interventi puramente manutentivi su singole componenti.
art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'inagibilità o inabitabilità rilevante ai fini tributari è collegata alla mancanza dei requisiti di agibilità e alla presenza di un degrado fisico o di un'obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica dell'immobile.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito la causa dopo la cassazione della sentenza impugnata.
I motivi sono stati ricondotti alla violazione di legge, con riqualificazione del terzo motivo come denuncia di erronea applicazione della norma sostanziale.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È richiamato quale fonte della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente in alternativa alla perizia tecnica comunale.
Massime di principio
- Ai fini della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, non basta un generico stato di necessità di lavori: occorre che il degrado dell'immobile sia tale da non essere superabile con ordinari o straordinari interventi di manutenzione.
- Gli interventi edilizi vanno qualificati secondo le categorie legali del testo unico dell'edilizia e non possono essere ricondotti al risanamento conservativo solo perché considerati complessivamente: manutenzione e conservazione rispondono a finalità diverse.
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata a un presupposto oggettivo dell'immobile, la situazione rilevante deve sussistere al momento della domanda e della documentazione prodotta, non potendo assumere rilievo spese o lavori già eseguiti che abbiano eliminato la condizione agevolativa.
- Se la controversia può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e definire direttamente il merito senza rinvio.
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