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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25801/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività e le altre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, ma ha ritenuto fondati il primo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali motivi e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2009 e 2010 recuperando IVA ritenuta indebitamente detratta perché riferita a operazioni soggettivamente inesistenti: la contribuente avrebbe acquistato merci da società "buffer" o cartiere, rivendendole poi, per lo più a soggetti di San Marino. La CTP aveva respinto i ricorsi della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando gli avvisi. In Cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972 e delle presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva valorizzato elementi irrilevanti rispetto alla soggettiva inesistenza delle operazioni; (2) violazione dell'art. 654 c.p.c. e delle presunzioni, per avere la CTR dato rilievo al decreto di archiviazione del procedimento penale; (3) violazione degli artt. 54-bis d.P.R. 633/1972, 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere escluso la prova della consapevolezza della contribuente in relazione al maggior numero di fornitori; (4) violazione delle stesse norme, con particolare riferimento a una specifica fornitrice (BROS.MAS. srl), perché la CTR aveva escluso la consapevolezza della contribuente valorizzando la visura camerale e circostanze ritenute incongrue rispetto al quadro indiziario dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della sentenza di appello ed è stato applicato tenendo conto della proroga per il giorno festivo finale e della sospensione speciale dei termini prevista dalla normativa sulla definizione agevolata delle liti tributarie.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    Se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136

    sospensione dei termini processuali

    La sospensione riguarda i termini di impugnazione, di riassunzione e per il controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, ed opera automaticamente per le controversie tributarie definibili, senza discriminazione tra le parti.

  • art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136

    controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione

    La sospensione deriva dalla mera proponibilità della definizione agevolata e opera in modo automatico per tutte le parti del processo tributario.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza del ricorso non va inteso in modo eccessivamente formalistico; non è richiesta la trascrizione integrale degli atti, se il ricorso indica puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione processuale.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Richiamato come norma sulla disciplina IVA oggetto di contestazione in tema di indebita detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo un ragionamento inferenziale che tenga conto di indizi idonei, oggettivi e specifici, non potendosi prescindere da una valutazione complessiva degli elementi.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice di merito non può limitarsi a negare valore a singoli indizi senza una valutazione di sintesi; i fatti posti a base della presunzione devono essere gravi, precisi e concordanti.

  • art. 654 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al decreto di archiviazione penale; la Corte ha però escluso che la sentenza impugnata gli avesse attribuito efficacia vincolante.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della consapevolezza del cessionario nelle operazioni soggettivamente inesistenti grava inizialmente sull'Amministrazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato come disposizione penale richiamata nel procedimento penale archiviato.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato come disposizione penale richiamata nel procedimento penale archiviato.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • Se l'Ufficio fornisce un quadro indiziario serio e convergente, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non bastano, di per sé, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • Nel ragionamento presuntivo il giudice deve prima valutare analiticamente i singoli indizi per verificarne la gravità e precisione e poi procedere a una valutazione complessiva della loro concordanza; è censurabile in cassazione la sentenza che svaluti apoditticamente gli indizi senza questa verifica di sintesi.
  • Il decreto di archiviazione del procedimento penale non è di per sé vincolante nel giudizio tributario se la decisione si fonda su una autonoma valutazione della prova e sulla mancata dimostrazione dei presupposti dell'accertamento fiscale.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede una trascrizione integrale degli atti, purché il ricorso indichi in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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