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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 3386 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Improcedibilità della cartella esattoriale per mancata notifica della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) dopo controllo automatizzato ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis relativo all'anno 2004; la società sosteneva che la cartella era illegittima perché l'Ufficio non aveva inviato la preventiva comunicazione prima di iscrivere a ruolo sanzioni e interessi per ritardato versamento delle ritenute indicate in dichiarazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che, trattandosi di tardivo versamento di somme già indicate in dichiarazione, l'Amministrazione poteva legittimamente iscrivere a ruolo gli interessi e le sanzioni il cui calcolo deriva direttamente dalla legge (D.Lgs. n. 471/1997, art. 13) senza previa comunicazione di irregolarità. La comunicazione preventiva è dovuta solo se i controlli automatici evidenziano un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione (es. imposta maggiore o diversa), non nel caso di omessi o tardivi versamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in complessivi euro 5.300,00 oltre spese prenotate a debito); nulla è stato liquidato in favore di Equitalia Nord s.p.a. in quanto non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    L'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) sussiste solo se dai controlli automatici emerge un risultato difforme rispetto a quanto dichiarato (es. imposta maggiore). Non è richiesto quando il controllo evidenzia soltanto omessi o tardivi versamenti delle somme già dichiarate.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Gli interessi e le sanzioni per omesso/tardivo versamento sono calcolabili direttamente ex lege; trattandosi di computi derivanti dalla legge e non di attività discrezionali, possono essere iscritti a ruolo senza preventiva comunicazione di irregolarità.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

    Richiamata in tema di procedure di collaborazione e comunicazioni tra amministrazione e contribuente; nella lettura della giurisprudenza si conferma che l'effetto protettivo della comunicazione preventiva opera solo in presenza di differenze riscontrate rispetto alla dichiarazione e non per il mero ritardo nel versamento.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Norma analoga nell'ambito IVA: anche qui la comunicazione è dovuta quando i controlli automatici rilevino un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione; principio confermato e richiamato dalla giurisprudenza della Cassazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2

    Prevede la riduzione delle sanzioni in ipotesi di ravvedimento operoso in determinate condizioni; la Corte precisa che per omessi o tardivi versamenti tale riduzione non spetta, pertanto l'omissione dell'avviso bonario non consente di ottenere automaticamente la riduzione per queste fattispecie.

Massime di principio

  • Se i controlli automatici evidenziano solo omessi o tardivi versamenti delle somme già indicate in dichiarazione, l'Ufficio può iscrivere a ruolo interessi e sanzioni calcolati ex lege senza preventiva comunicazione di irregolarità.
  • La comunicazione di irregolarità (avviso bonario) è obbligatoria solo quando i controlli automatici producono un risultato diverso da quello dichiarato (es. imposta maggiore o base imponibile difforme).
  • Interessi e sanzioni la cui misura è determinata direttamente dalla legge non richiedono un previo atto discrezionale dell'Amministrazione e pertanto possono essere riscossi tramite cartella senza avviso preventivo.
  • L'omissione dell'avviso bonario costituisce, di norma, una mera irregolarità che non invalida automaticamente la riscossione; tuttavia la possibilità di beneficiare di riduzioni sanzionatorie dipende dalla specifica fattispecie normativa (per gli omessi/tardivi versamenti la riduzione prevista da D.Lgs. n. 462/1997 art. 2, comma 2 non è applicabile).
  • In situazioni analoghe, il contribuente può impugnare la cartella ma la semplice mancata comunicazione preventiva non è sufficiente a ottenere l'annullamento quando si tratti di somme dichiarate e non versate.

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