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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15550/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento per TIA relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, riferita ad immobili siti nel territorio comunale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente e annullato gli atti impositivi, ritenendo che il riconoscimento dei crediti tributari dovesse avvenire in via esclusiva davanti al giudice delegato nel procedimento di prevenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per motivazione apparente e per avere la CTR fatto riferimento a tributi dell'anno 2015, estranei alla lite, invece che alle annualità 2010-2012; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sempre per il riferimento all'anno 2015; (3) violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 3-bis, 57, 58 e 59 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la misura di prevenzione non preclude il potere dell'ente impositore di accertare tributi maturati prima del sequestro e non devolve al giudice della prevenzione l'accertamento dell'an e del quantum del credito tributario, ma solo la verifica della sua idoneità ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura di prevenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che il riferimento della CTR all'anno 2015 fosse una mera svista non decisiva, poiché la motivazione si era comunque sviluppata in relazione alle annualità 2010, 2011 e 2012. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che la sospensione del versamento prevista dall'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 159/2011 non riguarda i crediti tributari anteriori al sequestro e, soprattutto, che il procedimento di prevenzione ex artt. 57 ss. d.lgs. 159/2011 non sottrae al giudice tributario la cognizione sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo relativo a tributi maturati prima della misura; il giudice della prevenzione resta competente solo sull'idoneità del titolo e sulla collocazione del credito nel passivo concorsuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata, letta complessivamente, consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; ritenuto non violato per la stessa ragione della non decisività della svista sull'annualità 2015.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte nega che la CTR abbia reso una motivazione solo apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la decisione ha comunque riguardato i tributi oggetto del giudizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 159/2011

    "Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi"

    la sospensione riguarda solo il versamento dei tributi dovuti durante la vigenza del sequestro/confisca e non paralizza il potere di accertamento; non opera per i crediti anteriori al sequestro.

  • art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011

    richiamato per affermare che l'estinzione per confusione riguarda i soli crediti erariali, non i tributi locali come la TIA.

  • artt. 55, 56, 57, 58, 59, 64 e ss. d.lgs. 159/2011

    richiamati per descrivere il procedimento di accertamento concorsuale dei crediti nel sistema antimafia; esso serve alla verifica dell'idoneità del titolo e alla collocazione del credito, non sostituisce il giudizio tributario sulla debenza.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato per ribadire la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie concernenti tributi.

  • art. 51 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato in via analogica quale norma che vieta azioni esecutive individuali nella procedura fallimentare; la Corte la usa per spiegare i limiti della concorsualità rispetto all'accertamento del credito.

  • art. 94 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per sottolineare che, nel fallimento, la domanda di insinuazione produce effetti della domanda giudiziale, diversamente da quanto avviene nel procedimento di prevenzione.

  • art. 1253 c.c.

    richiamato in relazione alla confusione tra debitore e creditore nei crediti erariali definitivamente confluiti nello Stato per effetto della confisca.

  • artt. 2943 e 2964 c.c.

    richiamati per evidenziare che, se si negasse al creditore la tutela davanti al giudice tributario, la sola insinuazione al passivo non garantirebbe efficacemente la conservazione del credito rispetto a prescrizione e decadenza.

Massime di principio

  • La sospensione del versamento prevista dal codice antimafia per gli immobili sequestrati non incide sul potere dell'ente impositore di accertare tributi e impugnare/contestare la debenza del credito, ma opera soltanto sulla esigibilità del pagamento durante la misura.
  • Per i tributi maturati prima del sequestro o della confisca, la misura di prevenzione non rende illegittimo l'atto impositivo né trasferisce al giudice della prevenzione la cognizione sull'an e sul quantum del tributo: tale cognizione resta al giudice tributario.
  • Nel procedimento di prevenzione, il giudice delegato svolge un accertamento concorsuale funzionale all'ammissione e alla collocazione del credito nel passivo, ma non sostituisce il giudice tributario nella verifica della legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo.
  • La domanda di ammissione al passivo nel sistema antimafia, a differenza del fallimento, non ha effetti interruttivi della prescrizione o impeditivi della decadenza tra creditore e soggetto passivo, sicché non può essere interpretata come rimedio esclusivo per l'ente impositore.
  • La regola della confusione ex art. 1253 c.c. per effetto della confisca definitiva opera, secondo la disciplina richiamata, solo per i crediti erariali e non si estende ai tributi locali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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