Cassazione Civile, Ordinanza n. 00114/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un istituto bancario volta ad ottenere l’accertamento della legittimità di una compensazione già effettuata tra debiti e crediti riferibili a tre distinti conti correnti intestati alla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda principale e, accogliendo la riconvenzionale della procedura, aveva dichiarato illegittima la compensazione e condannato la banca alla restituzione di una somma rilevante, ritenendo che le somme compensate provenissero da un conto corrente gravato da vincolo di destinazione legale in favore della società poi assoggettata a procedura. La corte d’appello aveva confermato sia la decisione sul merito sia la ricostruzione sulla competenza. In cassazione la ricorrente deduceva tre censure: 1) nullità della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa e degli artt. 101, 190 e 352 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse stata depositata prima della scadenza dei termini per le conclusionali; 2) violazione dell’art. 24 l. fall. e vizio motivazionale, assumendo che la controversia dovesse essere decisa dal tribunale fallimentare e non dalle sezioni ordinarie; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, contestando l’apprezzamento delle prove circa l’esistenza del vincolo di destinazione sulle somme oggetto di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il verbale di udienza mostrava che la corte d’appello aveva abbreviato i termini ex art. 190 c.p.c. e che la deliberazione e il deposito della sentenza erano avvenuti nel rispetto di tali termini, considerando anche la sospensione processuale emergenziale. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la dedotta censura motivazionale era inammissibile in cassazione come error in procedendo e che la causa era correttamente incardinata davanti al tribunale ordinario, trattandosi di azione di accertamento su rapporti già patrimonialmente esistenti e di domanda riconvenzionale della procedura, non attratte nella competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sul vincolo di destinazione, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di euro 10.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mala fede processuale, e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i termini per il deposito delle conclusionali possono essere abbreviati dal giudice; se la deliberazione e il deposito avvengono entro i termini così fissati, non vi è nullità della sentenza.
richiamato quale norma processuale asseritamente violata, ma non ritenuta effettivamente lesa nel caso concreto.
richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione.
non attraggono nella competenza funzionale del tribunale fallimentare le azioni che dipendono da rapporti già esistenti nel patrimonio dell’impresa alla data di apertura della procedura e che vi siano solo occasionalmente collegate.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove di parte.
non è censurabile in cassazione il diverso apprezzamento di forza persuasiva attribuito dal giudice di merito alle prove acquisite.
la proposizione di un ricorso con coscienza dell’infondatezza o senza la normale diligenza può integrare mala fede o colpa grave e giustificare la condanna equitativa per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18
la sospensione dei termini processuali emergenziale è stata considerata nel calcolo dei termini per la decisione e il deposito.
richiamato come fonte di attuazione del vincolo di destinazione delle somme destinate agli interventi di ammodernamento della flotta.
art. 19, comma 13-bis, d.l. n. 78/2009
indicato come base normativa del vincolo di destinazione delle somme in favore della società di navigazione.
art. 19-ter, comma 19, d.l. n. 135/2009
richiamato quale ulteriore fonte del vincolo di destinazione delle somme oggetto di compensazione.
Massime di principio
- La violazione del termine per il deposito delle conclusionali non determina nullità della sentenza quando dal verbale di udienza risulti che i termini ex art. 190 c.p.c. siano stati legittimamente abbreviati e che decisione e deposito siano intervenuti entro tali termini, tenuto conto delle eventuali sospensioni processuali applicabili.
- Le controversie aventi ad oggetto rapporti già esistenti nel patrimonio dell’impresa alla data di apertura della procedura concorsuale, e solo occasionalmente connesse alla procedura, non sono attratte nella competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., ma restano soggette alle regole ordinarie del processo civile.
- In cassazione, la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia utilizzato prove fuori dai poteri officiosi; non è invece consentito trasformare tale censura in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
- La compensazione è illegittima quando incide su somme gravate da vincolo legale di destinazione, poiché tali risorse non possono essere utilizzate in modo incompatibile con la finalità pubblicistica cui sono vincolate.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o formulato senza la normale diligenza necessaria a verificarne la consistenza può integrare mala fede o colpa grave e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.
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