Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
In appello era stata accolta, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di un ex dipendente volta a ottenere: a) il compenso per lavoro straordinario svolto fino al dicembre 1991; b) l'indennità per ferie non godute; c) l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, ritenuto tale per mancata comunicazione dei motivi. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente quanto al riconoscimento dello straordinario; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il lavoro straordinario non era stato provato ma solo desunto dalla consulenza tecnica d'ufficio; con il terzo ha lamentato violazione degli artt. 437, comma 2, 99, 112 e 420, comma 1, c.p.c., assumendo che la domanda risarcitoria per licenziamento illegittimo fosse inammissibilmente nuova, perché in appello era stata quantificata in misura superiore rispetto a quanto indicato nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati sia il primo sia il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva svolto un percorso argomentativo coerente e completo, valorizzando una serie di elementi indiziari e la consulenza tecnica d'ufficio per giungere a una prova presuntiva dello straordinario; ha inoltre chiarito che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché non era stato alterato il riparto dell'onere probatorio, ma al più contestato l'apprezzamento del materiale probatorio. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la diversa quantificazione dell'indennità risarcitoria, a fatti costitutivi invariati, integra una mera emendatio libelli e non una mutatio libelli, con conseguente ammissibilità della modifica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo quando manchi l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è mancante solo se la sentenza non espone il criterio logico del convincimento.
art. 111 Cost.
Rileva come parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore; non per mere contestazioni sulla valutazione del materiale istruttorio.
Non è violato dal semplice dissenso rispetto all'apprezzamento del giudice di merito sulle prove valutabili secondo prudente apprezzamento.
È richiamato per la dedotta novità della domanda in appello; la Corte esclude la mutatio libelli quando cambia solo la quantificazione della pretesa e non i fatti costitutivi.
Invocato insieme agli altri articoli processuali per sostenere l'inammissibilità della nuova domanda.
Richiamato nel motivo sulla presunta nuova domanda e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di novità della domanda nel rito del lavoro.
È la base normativa dell'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, la cui quantificazione è stata oggetto della modifica ritenuta ammissibile.
art. 8 legge n. 108/1990
Nel testo è indicato quale parametro dell'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo liquidata dalla Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo quando la sentenza sia priva dell'indicazione del percorso logico-giuridico seguito, non quando il ricorrente contesti la sufficienza o la persuasività della valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non coincide con l'erronea valutazione del materiale probatorio: si ha solo se il giudice ha invertito o alterato il riparto dell'onere della prova; se invece ha ritenuto provato un fatto all'esito di una valutazione istruttoria errata, il vizio denunciabile è semmai quello motivazionale nei limiti consentiti.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito: è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte ritualmente, su prove non consentite o attribuisca efficacia vincolante a prove che tale efficacia non hanno.
- La consulenza tecnica d'ufficio può contribuire all'accertamento dei fatti nei limiti del quesito e del contraddittorio, anche mediante acquisizione di documenti utili, purché non sia utilizzata per supplire all'onere probatorio delle parti sui fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni.
- La modificazione della domanda è ammissibile quando si limiti a una diversa quantificazione o specificazione della pretesa a fatti costitutivi immutati; in tal caso si tratta di emendatio libelli e non di mutatio libelli.
- In materia lavoristica, la prova del lavoro straordinario può essere desunta da un complesso di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente, anche con il supporto di consulenza tecnica, senza che ciò comporti di per sé violazione delle regole sull'onere della prova.
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