Cassazione Civile, Sentenza n. 31876/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c. della sentenza della Corte di Cassazione n. 8515/2019. La ricorrente deduceva un errore di fatto nella percezione dei fatti da parte della Corte di legittimità: sosteneva che l'avviso di accertamento notificato in data 31/12/2003 non poteva costituire implicitamente un diniego del condono perché l'istanza di condono era stata presentata successivamente (2/4/2004). Inoltre contestava la valutazione sulla scusabilità dell'errore nel versamento per l'anno 1999. In sostanza chiedeva che la sentenza di cassazione fosse revocata per errore sul fatto.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i dati fattuali (date e successione degli atti) indicati dalla Corte sono coincidenti con quelli dedotti dalla ricorrente, per cui non sussiste un errore di fatto incontrovertibile. La censura attiene invece a valutazioni giuridiche e di merito (interpretazione degli atti e della vicenda), che non sono sindacabili con il rimedio della revocazione. Inoltre la Corte ha osservato che la contribuente aveva aderito ad avvisi di accertamento notificati successivamente all'istanza di condono, rendendoli definitivi e privando la ricorrente dell'interesse a impugnare il formale diniego. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese anticipate e all'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
artt. 391-bis e 395 cod. proc. civ.
art. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di un errore fattuale incontrovertibile; non è ammessa per ricriticare valutazioni giuridiche o di merito.
La deduzione riguarda l'impugnazione degli atti tributari; la Corte ha richiamato che l'Ufficio non è tenuto, salvo espressa previsione, a un diniego formale del condono quando la pretesa è manifestata mediante atto impositivo, che può costituire diniego implicito.
art. 2, comma 3, d.l. n. 218/1997
art. 2, comma 3, d.l. n.218/1997
L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione: l'adesione rende l'avviso definitivo e preclude successivi rinnovati attacchi alla validità del condono sulla stessa base.
art. 9 legge n. 289/2002 (condono tombale)
art. 9 L. n.289/2002 e comma 3-bis
Disciplina la procedura del c.d. condono tombale e le condizioni di perfezionamento; la Corte ha richiamato l'impossibilità di definire l'anno 2001 e la questione dell'esiguità e scusabilità dell'errore di quantificazione per il 1999.
art. 16 legge n. 289/2002 (richiamata in motivazione giurisprudenziale)
art. 16 L. n.289/2002 (citato quale esempio di norma che prevede diniego espresso)
Evidenzia che, salvo specifica previsione normativa, l'amministrazione può non emanare un provvedimento espresso di diniego e tradurre la pretesa in atto impositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 (richiamato)
Norma sul contributo unificato: il provvedimento dà atto dell'obbligo del versamento del contributo unificato residuo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è rimedio molto limitato: ammissibile solo per errori fattuali incontrovertibili; non è lo strumento per contestare valutazioni giuridiche o di merito già compiute dal giudice.
- In materia di condono fiscale, l'emissione di avvisi d'accertamento o cartelle fondati sull'invalidità del condono può costituire un 'diniego implicito' dell'istanza; il contribuente deve opporsi mediante l'impugnazione degli atti impositivi notificati per far valere l'avvenuto perfezionamento del condono.
- Se il contribuente aderisce agli avvisi di accertamento (''adesione''), quegli atti diventano definitivi e precludono poi la contestazione della validità del diniego di condono: l'adesione vale come rinuncia all'impugnazione.
- La dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento del condono grava sul contribuente: l'estinzione dell'obbligazione tributaria compete a chi afferma che il condono si è perfezionato.
- Nelle controversie similari occorre curare la tempestiva impugnazione degli avvisi notificati dopo la domanda di condono se si intende contestare l'effetto di implicit denial; altrimenti si rischia di perdere interesse a futuro reclamo.
- Richiedere la revocazione per questioni di interpretazione degli atti o del diritto è in genere inefficace: tali profili vanno invece trattati nei mezzi ordinari di impugnazione.
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