Cassazione Civile, Ordinanza n. 01378/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per i compensi maturati per attività di consulenza e assistenza svolta in relazione alla programmata vendita di un immobile, culminata nella predisposizione di un preliminare di compravendita e di un contratto d'appalto. Gli ingiunti si erano opposti sostenendo che il professionista avesse violato i propri doveri omettendo di informarli dei rischi connessi a un precedente accordo sottoscritto dal venditore con un terzo, accordo che avrebbe potuto dar luogo a un'azione ex art. 2932 c.c. e alla trascrizione della relativa domanda giudiziale, con conseguente difficoltà nell'ottenere il finanziamento bancario necessario all'operazione. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il professionista ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'urgenza da lui indicata per la trascrizione del preliminare dimostrasse che aveva avvertito i clienti del rischio; 2) falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 2645-bis c.c., assumendo che la trascrizione del preliminare rendeva non prevedibile né l'azione del terzo ex art. 2932 c.c. né il rifiuto del finanziamento; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché ostacolato dalla doppia conforme e comunque rivolto non contro un fatto storico omesso, ma contro la valutazione delle prove e delle inferenze probatorie; il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale individuato il rischio da segnalare non nell'esito del giudizio ex art. 2932 c.c., ma nella possibilità stessa che tale azione fosse proposta con conseguente trascrizione e difficoltà di finanziamento; il terzo perché non risultava specificato e dimostrato che il motivo di appello sulle spese fosse stato mantenuto fino alle conclusioni. Nessuna statuizione sulle spese in cassazione, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è sindacabile solo nei limiti consentiti e non può essere usato per censurare la valutazione delle prove o delle inferenze probatorie.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame non è deducibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e intelligibile della decisione impugnata; un motivo che non coglie la ratio decidendi è un "non motivo" e comporta inammissibilità.
art. 366, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare specificamente il contenuto e la localizzazione degli atti richiamati nel ricorso.
art. 369, n. 2, c.p.c.
Gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso devono essere specificamente indicati e localizzati.
art. 112 c.p.c.
La denuncia di omessa pronuncia su un motivo di appello richiede di dimostrare che quel motivo sia stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 2932 c.c.
È richiamato solo come azione che il terzo avrebbe potuto esperire; la Corte chiarisce che il rischio da segnalare era la possibile proposizione del giudizio e la trascrizione della domanda, non l'esito vittorioso dello stesso.
art. 2645-bis c.c.
La Corte esclude che la norma fosse decisiva nel caso, perché il pregiudizio considerato derivava dalla pendenza e trascrizione della domanda giudiziale, non dal conflitto tra successivi preliminari.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il relativo rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la valutazione del materiale probatorio o delle inferenze logiche del giudice di merito; occorre indicare un vero fatto storico, discusso tra le parti e decisivo.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduca l'omesso esame deve indicare specificamente in cosa differiscano le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attribuisce al giudice una affermazione in diritto che la sentenza non contiene, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, il dovere informativo si estende anche ai rischi ragionevolmente prevedibili dell'operazione negoziale affidata, compresa la possibilità che un terzo intraprenda un'azione giudiziale con conseguente trascrizione della domanda e ricadute pratiche sull'operazione.
- Ai fini della responsabilità del professionista, può rilevare non solo l'esito del contenzioso prevedibile, ma anche il solo instaurarsi del processo e i suoi effetti pregiudizievoli sull'interesse del cliente, se ragionevolmente prevedibili.
- La deduzione di omessa pronuncia su un motivo di appello richiede la specifica allegazione che quel motivo sia stato mantenuto sino alla precisazione delle conclusioni.
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