Cassazione Civile, Ordinanza n. 20277/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di una lavoratrice agricola a tempo determinato a ottenere, per l'anno 2014, l'indennità di disoccupazione agricola calcolata sul salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della provincia competente, maggiorato del c.d. terzo elemento, nonché il correlato accredito della contribuzione figurativa. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo: (a) non applicabile, per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli OTD, il salario medio convenzionale di cui agli artt. 28 d.P.R. 488/1968 e 7 l. 233/1990; (b) già incluso nel salario contrattuale provinciale il terzo elemento richiesto; (c) conseguentemente infondata la domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione di varie norme previdenziali e del lavoro per sostenere che il salario medio convenzionale continuasse ad applicarsi anche agli operai agricoli a tempo determinato; 2) violazione dei canoni ermeneutici e del contratto collettivo per contestare il mancato aumento del 30,44% a titolo di terzo elemento; 3) violazione della disciplina sulla contribuzione figurativa per la riliquidazione dei contributi; 4) censura sulle spese per il rigetto dell'appello; 5) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per il mancato riconoscimento dell'esenzione dalle spese anche del primo grado in ragione della dichiarazione reddituale depositata solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dato continuità al precedente di legittimità già formatosi in materia, secondo cui per gli operai agricoli a tempo determinato il criterio di calcolo delle prestazioni temporanee non è il salario medio convenzionale, ma la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 338/1989, come richiamato dalla disciplina successiva; il richiamo all'art. 8 l. 334/1968 non reintroduce il previgente sistema. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque infondato il secondo motivo perché la censura riguardava un contratto collettivo provinciale e non erano state dedotte specifiche violazioni dei canoni di ermeneutica, oltre a difettare il deposito integrale del contratto richiamato; ha quindi dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Infine ha respinto il quinto motivo, affermando che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. deve risultare dall'atto introduttivo e non può essere recuperato con dichiarazione resa solo in appello. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non si applica, per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato, come criterio del salario medio convenzionale
non rileva ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato secondo la ricostruzione accolta dalla Corte
art. 1, comma 4, d.l. n. 2/2006
il richiamo normativo non comporta la reintroduzione del salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato
art. 8 l. n. 334/1968
il richiamo contenuto nella disciplina successiva non ha il significato di far rivivere il previgente sistema del salario medio convenzionale
per il calcolo delle prestazioni temporanee rileva la retribuzione prevista dai contratti collettivi, se superiore
art. 2, commi 5 e 153, l. n. 191/2009
richiamati dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sul calcolo della prestazione
i canoni ermeneutici contrattuali sono il parametro per censurare l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune
i canoni ermeneutici contrattuali sono il parametro per censurare l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune
art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità di aggiungere il terzo elemento
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità di aggiungere il terzo elemento
richiamato per sostenere la domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa
D.L. n. 942 del 1977, art. 3
richiamato per sostenere la domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa
L. n. 155 del 1981, art. 8
richiamato per sostenere la domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa
l'esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali deve essere dichiarata nell'atto introduttivo; la dichiarazione resa solo in appello non vale per il primo grado
norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nel testo
richiamato per il rinvio alle motivazioni già sviluppate in precedente conforme
richiamato per il rinvio alle motivazioni già sviluppate in precedente conforme
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile nei limiti indicati dalla Corte, con esclusione dei contratti collettivi provinciali come fonte direttamente censurabile in quel modo
art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, conv. con modif. in l. n. 389/1989
costituisce il criterio di riferimento della retribuzione da assumere per il calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale non è applicabile quando la disciplina speciale abbia sostituito tale parametro con quello della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, salva l'ipotesi in cui la retribuzione contrattuale sia inferiore a quella legale di riferimento.
- Il richiamo di norme previgenti o di disposizioni interpretative non consente, di per sé, la reintroduzione di un sistema di calcolo ormai superato se la disciplina successiva ha stabilito un diverso criterio di determinazione della prestazione.
- La censura in cassazione dell'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune deve investire specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o l'omesso esame di fatti decisivi; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- Per contestare il contenuto di un contratto collettivo richiamato a fondamento della decisione è necessario il deposito integrale del testo contrattuale pertinente, al fine di consentire il controllo di legittimità.
- Nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. richiede una dichiarazione resa nell'atto introduttivo; una dichiarazione formulata solo in grado successivo non può retroagire al primo grado.
- Quando i primi motivi di ricorso sono infondati e fondano la decisione di merito, restano assorbite le censure che dipendono logicamente dall'accoglimento di tali motivi, come quelle sulla contribuzione figurativa e sulle spese correlate.
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