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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33771/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, dell'opposizione proposta da una professionista avverso la pretesa dell'INPS di iscrizione alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2009, con conseguente richiesta di contributi e accessori. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione e aveva respinto anche l'eccezione di prescrizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina sulla Gestione separata sostenendo che mancassero i presupposti per l'iscrizione, anche perché il reddito prodotto era inferiore a euro 5.000; dall'altro la violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo prescritta la pretesa contributiva perché l'avviso bonario era stato ricevuto il 2 luglio 2015. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo sulla prescrizione e lo ha respinto, affermando che il termine decorre dalla scadenza del pagamento e che, per i contributi 2009, rilevava il differimento al 6 luglio 2010. Ha invece accolto il primo motivo nei limiti della censura relativa all'automatismo tra reddito e obbligo di iscrizione, chiarendo che per il professionista iscritto ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall'abitualità dell'attività, da accertarsi in fatto, mentre il superamento della soglia di euro 5.000 rileva per l'attività occasionale, non per quella abituale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo sul tema della prescrizione, ritenendo tempestiva la pretesa contributiva dell'INPS. Ha accolto il primo motivo solo nella parte in cui censurava l'erronea applicazione della normativa sulla Gestione separata, poiché il giudice di merito aveva fondato l'obbligo di iscrizione sul solo dato reddituale senza accertare in concreto se l'attività professionale fosse abituale o occasionale. La sentenza è stata quindi cassata sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Restano assorbite le ulteriori questioni su sanzioni e quantificazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    L'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo non discende automaticamente dal solo reddito, ma richiede che l'attività sia svolta in forma abituale e produca redditi non assoggettati a cassa professionale.

  • art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    Viene richiamato come norma di interpretazione autentica del sistema sulla Gestione separata, da leggere congiuntamente all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

  • art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    La soglia di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività autonoma occasionale, non per escludere l'obbligo di iscrizione quando l'attività sia abituale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto dell'eventuale differimento normativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio sulla base di proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti conformi rinviando alla loro motivazione.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    Ha differito sino al 6 luglio 2010 il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 per i soggetti interessati, incidendo sul decorso della prescrizione.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va verificato partendo dalla natura dell'attività svolta: occorre accertare se sia abituale oppure occasionale, senza automatismi fondati sul solo importo del reddito.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività autonome occasionali, ma non sostituisce l'accertamento dell'abitualità quando l'attività professionale sia svolta con carattere stabile.
  • L'abitualità dell'attività libero-professionale è un dato di fatto che il giudice di merito deve accertare anche mediante presunzioni semplici; non può essere desunta ex post dal solo reddito prodotto.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale o differito per il pagamento, non dal momento della successiva richiesta dell'ente, se quest'ultima interviene entro il quinquennio decorrente da tale scadenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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