Cassazione Civile, Ordinanza n. 25492/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce dall'escussione di una garanzia pubblica rilasciata, ai sensi della L. 662/1996, a favore di quattro contratti di leasing stipulati tra una società di leasing e una società finanziata. Dopo l'inadempimento della finanziata e la richiesta di pagamento della garanzia per l'80% dell'importo finanziato, il gestore del Fondo ha opposto il diniego in via stragiudiziale e poi ha revocato/reso inefficace la garanzia in autotutela, richiamando esiti di controlli ex post e asserite violazioni delle Disposizioni operative: differenze tra le date di sottoscrizione/consegna dei beni, e mancato raggiungimento della soglia minima di realizzazione dell'investimento in due contratti. La società di leasing ha agito dinanzi al Tribunale per ottenere la condanna al pagamento della somma garantita e l'annullamento della revoca. Il ricorso per cassazione del gestore del Fondo articolava quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la revoca discendesse da nuova ponderazione di interesse pubblico o da vizi originari del provvedimento e quindi spettasse al giudice amministrativo; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio civile in attesa del giudizio TAR; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello affrontato la legittimità della revoca nonostante l'impugnazione davanti al giudice amministrativo; 4) violazione della L. 662/1996 e delle Disposizioni operative, assumendo che il leasing in più contratti avrebbe richiesto identiche date di erogazione, durata, scadenza e piano di ammortamento, e che la garanzia non potesse avere scadenza successiva a quella deliberata.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Conferma che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, poiché la revoca/inefficacia della garanzia interviene nella fase di esecuzione del rapporto agevolativo e non nella fase di ammissione discrezionale al beneficio; la controversia attiene quindi a diritti soggettivi e agli obblighi connessi all'attivazione della garanzia, non a vizi dell'atto amministrativo in sé. Conferma inoltre il diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c., perché il giudizio amministrativo promosso davanti al TAR non verteva su una questione pregiudiziale idonea a produrre giudicato tra le parti della causa civile, essendo stato chiesto il solo annullamento dell'atto e non la nullità/inesistenza, e comunque potendo il giudice ordinario valutare incidenter tantum la questione. Infine dichiara inammissibile il motivo sulle Disposizioni operative, rilevando che la censura non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non indica puntualmente la violazione di diritto denunciata. La ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
La disciplina del Fondo di garanzia per le PMI è richiamata come base normativa della garanzia pubblica oggetto di causa.
D.M. 21 settembre 2015
Le disposizioni ministeriali prevedono controlli ex post sulle operazioni ammesse al Fondo, finalizzati all'accertamento della effettiva destinazione dei fondi e, in caso di esito negativo, l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o revoca.
La sospensione necessaria richiede un rapporto di pregiudizialità giuridica e la necessità che la questione pregiudiziale sia definita con efficacia di giudicato; se il giudizio amministrativo riguarda solo l'annullabilità di un provvedimento, il giudice ordinario può decidere incidenter tantum senza sospendere.
La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice ordinario si limiti ad accertare incidentalmente la questione pregiudiziale per decidere sulla domanda principale, in assenza dei presupposti per la sospensione necessaria.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per denunciare il preteso difetto di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per denunciare nullità della sentenza per mancata sospensione e per asserita ultrapetizione.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non individua specificamente le rationes decidendi censurate e si risolve in una mera contrapposizione difensiva.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul ritiro in autotutela; la Corte non accoglie la tesi che il caso integri un vizio originario rilevante per la giurisdizione amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una garanzia o agevolazione pubblica è già stata concessa e la controversia riguarda la sua inefficacia o revoca per inadempimenti o comportamenti tenuti nella fase attuativa, la lite attiene a diritti soggettivi e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa permane solo nella fase di ammissione al beneficio o quando la revoca dipenda da vizi originari dell'atto o da una nuova ponderazione discrezionale di interesse pubblico; se invece si discute dell'inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva, la cognizione è del giudice ordinario.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede non solo un rapporto di pregiudizialità, ma anche che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato; se nel giudizio parallelo si controverte solo dell'annullabilità dell'atto e non di nullità o inesistenza, il giudice civile può decidere incidentalmente.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge o di nullità deve confrontarsi con specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
- Per denunciare un error in iudicando occorre indicare con precisione l'affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata che si assume erronea e la norma o l'interpretazione giurisprudenziale asseritamente violate; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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