Cassazione Civile, Ordinanza n. 21719/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dirigente di una amministrazione regionale aveva ottenuto in primo grado un accertamento parziale dell'illegittimità del comportamento datoriale per asserito demansionamento, con condanna al risarcimento del danno. La Regione aveva impugnato e la Corte d'appello aveva accolto il gravame, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse coperta da giudicato formatosi in un precedente giudizio amministrativo davanti al TAR, nel quale la lavoratrice aveva già chiesto il risarcimento del danno da medesimo comportamento illegittimo, sulla base della stessa consulenza tecnica di parte e di fatti connessi alla riorganizzazione dell'ente. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato amministrativo non potesse estendersi alla causa civile perché nel processo davanti al TAR si discuteva dell'annullamento di atti amministrativi e della lesione di un interesse legittimo, mentre nel giudizio ordinario era azionato il diritto al risarcimento per demansionamento verificatosi tra il 2011 e il 2013, in epoca successiva e con riferimento a condotte ulteriori del datore di lavoro. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 4, comma 2, 5 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 5 del CCNL dirigenti del comparto Regioni e autonomie locali, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso lo svuotamento di funzioni nonostante la mancanza di personale, risorse e reali poteri direttivi, e chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva valorizzato non solo la coincidenza sostanziale della domanda risarcitoria proposta davanti al TAR e nel giudizio civile, ma anche la circostanza che il TAR aveva dato atto della domanda di danno biologico fondata sulla medesima perizia, oltre all'esame di ulteriori atti regionali; la ricorrente non aveva trascritto adeguatamente gli atti rilevanti né chiarito quali differenti danni o condotte residue potessero fondare una responsabilità autonoma. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la ricorrente non aveva descritto in modo specifico le mansioni svolte prima del preteso demansionamento e pretendeva una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la privazione delle mansioni caratterizzanti a seguito di riorganizzazione può integrare una revoca implicita dell'incarico, ma il diritto al risarcimento richiede la specifica allegazione e prova delle caratteristiche, durata e gravità dello svuotamento, della frustrazione delle aspettative di progressione e delle conseguenze lesive, elementi non adeguatamente dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il limite del giudicato sostanziale, ritenuto ostativo alla riproposizione della stessa domanda risarcitoria già decisa in sede amministrativa
richiamato in relazione al giudicato formale e alla definitività della decisione precedente
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dello svuotamento di funzioni nel pubblico impiego contrattualizzato
invocato quale parametro sulle prerogative organizzative del datore pubblico
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato quale norma sulle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 5 del CCNL personale dirigenti comparto Regione e Autonomie locali
richiamato come disciplina collettiva delle funzioni dirigenziali
richiamato per difetto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
applicato per la condanna alle spese in base alla soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato da versare in aggiunta
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, specie quando la sentenza di merito fondi l'esito su più autonome argomentazioni.
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio può precludere la riproposizione della medesima domanda risarcitoria anche se il primo processo aveva natura amministrativa e il secondo civile, quando il petitum sostanziale e il fatto generatore del danno coincidono.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo specifico gli atti e le circostanze decisive su cui si fonda la censura; la mera contestazione generica o il rinvio al materiale di causa non consentono il controllo di legittimità.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la soppressione o riduzione delle mansioni dirigenziali a seguito di riorganizzazione può integrare una revoca implicita dell'incarico, ma il risarcimento del danno da demansionamento richiede allegazioni e prova concrete su durata, intensità, caratteristiche dello svuotamento e conseguenze pregiudizievoli.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto e delle prove, essendo preclusa la rivalutazione del merito istruttorio in sede di legittimità.
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