Cassazione Civile, Ordinanza n. 05437/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente regionale aveva agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di compenso per ore di lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, nonché per turnazione e reperibilità, maturate negli anni 2011, 2012 e 2013. I giudici di merito avevano respinto la domanda osservando, da un lato, che dalle buste paga risultava già corrisposto quanto dovuto per turnazione e reperibilità; dall’altro, che la domanda relativa allo straordinario era formulata in modo generico, poiché indicava un monte ore complessivo senza specificare i giorni di svolgimento, e comunque mancava la prova della preventiva autorizzazione dirigenziale richiesta per la retribuibilità dello straordinario nel pubblico impiego. In cassazione il lavoratore deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che nel settore della Protezione Civile, per sua natura emergenziale, il lavoro straordinario può derivare anche da autorizzazione implicita o da riconoscimento successivo, e richiamando norme eurounitarie, il d.lgs. n. 66/2003, nonché atti amministrativi e documentazione che, a suo dire, avrebbero attestato la programmazione del servizio e il riconoscimento delle somme. Con il secondo motivo censurava la mancata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non censurava la statuizione autonoma di genericità della pretesa e si fondava, inoltre, su documenti e circostanze non risultanti dalla sentenza e non adeguatamente localizzati negli atti dei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha anche distinto il caso da un precedente in cui era stato riconosciuto il compenso per straordinario in presenza di un’organizzazione del servizio tale da imporre di fatto lo sforamento dell’orario normale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la corte territoriale aveva applicato la regola della soccombenza e, comunque, la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; inoltre, il vizio di motivazione è oggi deducibile nei limiti del "minimo costituzionale" e non per mera insufficienza o contraddittorietà. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come parametro di violazione processuale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
Invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione utile a sovvertire la decisione di merito.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha ribadito che il vizio motivazionale è oggi circoscritto al solo minimo costituzionale e che non è ammissibile una mera richiesta di riesame del merito.
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
Richiamate dal ricorrente per sostenere l’interpretazione non formalistica del lavoro straordinario nei servizi emergenziali, ma non decisive nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inapplicabilità o la diversa modulazione dei limiti sull’orario di lavoro in servizi speciali; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a superare l’assenza di autorizzazione e la genericità della domanda.
art. 3, comma 83, L. finanziaria 2008
Citato dal giudice di merito come norma che, nel pubblico impiego, condiziona la retribuibilità dello straordinario alla previa autorizzazione.
art. 14, comma 4, CCNL 1.4.1999
Richiamato come fonte collettiva che subordina il compenso per straordinario a preventiva autorizzazione.
art. 38 CCNL 14.9.2000
Richiamato come fonte collettiva che conferma il requisito dell’autorizzazione preventiva per il lavoro straordinario.
Richiamato dalla Corte di cassazione nel collegamento con il pubblico impiego contrattualizzato: il compenso per straordinario spetta se la prestazione è debitamente autorizzata.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sua operatività, nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, è condizionata dalla presenza dell’autorizzazione allo straordinario, che è il solo elemento rilevante rispetto ai vincoli collettivi.
Richiamato come norma di sistema per il pubblico impiego contrattualizzato, nel ragionamento relativo al compenso per straordinario.
Richiamato nel medesimo quadro sistematico sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
art. 97 Cost.
Richiamato per collegare il requisito dell’autorizzazione e la disciplina del lavoro straordinario ai principi di buon andamento e legalità dell’azione amministrativa.
Richiamato dalla parte ricorrente per le spese; la Corte ha osservato che la violazione è deducibile in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel delineare le ipotesi di nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o perplessa, ossia i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Usato per definire il minimo costituzionale della motivazione della sentenza, oltre il quale il vizio non è più deducibile come mera insufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per lavoro straordinario è subordinato alla previa autorizzazione dell’amministrazione; la mera allegazione di avere effettivamente lavorato oltre l’orario non basta se manca la prova dell’autorizzazione o di un equivalente riconoscimento giuridicamente rilevante.
- La domanda di compenso per straordinario deve essere specifica: non è sufficiente indicare un monte ore complessivo per tipologia, occorrendo un’allegazione puntuale dei periodi e delle prestazioni richieste, altrimenti la pretesa è inammissibilmente generica.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una statuizione decisiva non è censurata, il ricorso è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una rilettura di documenti non autosufficientemente localizzati negli atti di causa.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale"; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La compensazione delle spese di lite è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non può essere contestata in cassazione se non nei limiti in cui sia violata la disciplina legale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05382/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05386/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05389/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05390/2025 del 01/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →