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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02451/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una sequenza di rapporti formalmente distinti intercorsi tra le parti: dapprima contratti di lavoro subordinato a termine dal 13 febbraio 1996 al 15 giugno 2001, poi molteplici contratti di collaborazione dal 8 settembre 2001 al 31 agosto 2011. Il lavoratore aveva impugnato stragiudizialmente tali rapporti nel 2011 e, in appello, aveva ottenuto il riconoscimento di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato con mansioni di inviato, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive e di varie voci economiche. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo: inerzia e acquiescenza del lavoratore incompatibili con la pretesa, efficacia estintiva delle dimissioni del 1997, rilevanza preclusiva della transazione del 4 ottobre 2001, tardività dell'impugnazione alla luce dell'art. 32 l. n. 183 del 2010 e del decreto milleproroghe, omesso esame di eccezioni, errata qualificazione come subordinati anche dei rapporti di collaborazione, mancata considerazione di due sentenze in altro giudizio e violazione del CCNL giornalistico sull'inviato speciale. Il lavoratore ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando il mancato riconoscimento delle retribuzioni dalla mora accipiendi e dell'indennità di qualificazione professionale per l'attività di inviato speciale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi della società perché: la sola inerzia del lavoratore non basta a configurare una risoluzione per mutuo consenso o un'acquiescenza idonea a precludere l'accertamento della reale natura del rapporto; le dimissioni del 1997 non interrompevano la sequenza dei rapporti ai fini della qualificazione unitaria; la transazione del 4 ottobre 2001, interpretata in modo plausibile, copriva solo le spettanze riferite ai rapporti formalmente dedotti e non anche la diversa questione della reale natura subordinata del rapporto; il termine decadenziale ex art. 32 l. n. 183 del 2010, come modulato dal decreto milleproroghe, era stato correttamente applicato; la domanda era stata correttamente intesa come accertamento della natura simulata/elusiva dei rapporti formalizzati; la subordinazione e la qualifica di inviato sono state accertate in fatto sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata. È stato rigettato anche il ricorso incidentale, poiché la domanda del lavoratore era stata interpretata come limitata alle differenze retributive e non includeva in modo specifico la mora accipiendi, mentre la pretesa sull'indennità di qualificazione professionale è stata reputata non autosufficientemente dedotta e comunque volta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    La sola inerzia della parte non è sufficiente a integrare una volontà consensuale di scioglimento del rapporto; occorre una chiara e certa volontà di porvi fine.

  • art. 1375 c.c.

    Il canone di buona fede non consente di attribuire alla mera inerzia del lavoratore un effetto estintivo del rapporto in assenza di ulteriori circostanze significative.

  • art. 1373 c.c.

    Le dimissioni incidono sul rapporto in corso, ma non precludono l'accertamento della diversa natura complessiva del rapporto quando la controversia riguarda una sequenza di contratti formalmente distinti e asseritamente elusivi.

  • art. 1362 c.c.

    La transazione e gli altri atti negoziali devono essere interpretati secondo il loro complessivo contenuto, non isolando singole espressioni di rinuncia.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione può riguardare solo le questioni effettivamente comprese nell'oggetto dell'accordo, non necessariamente tutte le controversie potenziali tra le parti.

  • art. 2113 c.c.

    Le rinunce e transazioni sono valutate alla luce del loro contenuto effettivo e dell'oggetto concretamente investito dall'accordo.

  • art. 32, comma 1 bis, l. n. 183 del 2010

    Il regime decadenziale per l'impugnazione dei contratti a termine è stato correttamente applicato tenendo conto dell'efficacia differita introdotta dal decreto milleproroghe.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione si accerta sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto, non sul solo nomen iuris o sulla qualificazione formale data dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In cassazione non è consentito censurare come violazione di legge una mera contestazione della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione di clausole collettive integrative.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manca realmente la giustificazione logica della decisione; non quando la critica mira in realtà a una diversa lettura del ragionamento del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito istruttorio o della valutazione delle prove, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 410 c.p.c.

    La conciliazione è stata interpretata nel suo contenuto complessivo, con efficacia limitata alle spettanze e ai diritti espressamente o logicamente ricompresi nell'accordo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione della disciplina transitoria del termine di impugnazione.

  • art. 6, primo comma, l. n. 604 del 1966

    La decorrenza dell'efficacia del termine di sessanta giorni è stata considerata differita al 31 dicembre 2011 per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.

  • art. 11, comma 2, CCNL giornalistico

    La previsione formale dell'incarico scritto per i servizi come inviati non impedisce l'accertamento in fatto dell'effettivo svolgimento delle mansioni di inviato speciale.

  • art. 16 del contratto integrativo "Usigrai"

    La pretesa all'indennità di qualificazione professionale richiede allegazione e prova del concreto quid pluris svolto rispetto alle ordinarie competenze giornalistiche.

  • art. 7 dell'accordo "Rai Usigrai"

    Richiamato per le voci economiche riconosciute in appello come differenze retributive dovute al lavoratore.

  • art. 3, comma 5, dell'accordo "Rai Usigrai"

    Richiamato per l'indennità integrativa inclusa nelle differenze retributive liquidate in appello.

Massime di principio

  • Per configurare una risoluzione consensuale del rapporto o una preclusione derivante da acquiescenza non basta il mero decorso del tempo o l'inerzia del lavoratore: occorrono elementi univoci che rivelino una chiara volontà comune di porre fine al rapporto.
  • Nelle sequenze di contratti formalmente diversi, anche dimissioni o cessazioni intermedie non escludono di per sé l'accertamento della reale natura unitaria del rapporto, se la domanda mira a dimostrare che la pluralità dei contratti era uno schermo elusivo di un rapporto stabile.
  • La transazione va interpretata alla luce del suo contenuto complessivo e del suo oggetto concreto: una clausola di rinuncia ampia non si estende automaticamente a diritti o questioni che non risultano compresi nell'assetto negoziale voluto dalle parti.
  • In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la subordinazione si accerta in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione; il nomen iuris e la regolazione formale non sono decisivi se risultano smentiti dal fatto.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione tipizzato e dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La qualifica di inviato speciale in ambito giornalistico può emergere dall'effettivo svolgimento continuativo di servizi esterni e dalla responsabilità operativa della prestazione, anche se il contratto prevede requisiti formali ulteriori come l'incarico scritto.
  • Il regime decadenziale per l'impugnazione dei contratti a termine va applicato secondo la disciplina transitoria vigente al momento dell'entrata in efficacia delle modifiche legislative, senza attribuire effetti preclusivi a impugnative già proposte anteriormente alla decorrenza del nuovo termine.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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