Cassazione Civile, Ordinanza n. 09197/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte di un investitore, di obbligazioni argentine nel 1999 tramite la banca intermediaria. Gli eredi dell’investitore hanno ottenuto in primo e secondo grado la condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita dei titoli, al netto delle cedole incassate, per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza nell’intermediazione finanziaria. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha censurato l’efficacia interruttiva della prescrizione attribuita alla lettera del 25 novembre 2006, sostenendo che il contenuto non fosse riferibile alla domanda giudiziale poi proposta e non riguardasse il risarcimento; 2) ha contestato l’affermazione di inadempimento agli obblighi informativi, deducendo che la controparte non aveva specificamente allegato la mancata informazione; 3) ha censurato l’uso dell’assenza sull’ordine di acquisto della dicitura attestante l’informativa come prova dell’inadempimento; 4) ha contestato la dichiarazione di genericità e quindi inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale; 5) ha contestato la rilevanza attribuita all’assenza del questionario di profilatura nel giudizio di inadeguatezza dell’operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava essenzialmente sul difetto di prova, a carico della banca, dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi e sulla mancata conservazione della documentazione relativa all’operazione. In particolare, il primo motivo è stato giudicato un tentativo di riesame del contenuto della lettera interruttiva; il secondo e il terzo non hanno colto che il punto decisivo era l’assenza di prova documentale dell’adempimento e l’irrilevanza del decorso del quinquennio ai fini dell’obbligo di conservazione; il quarto mirava a una rivalutazione dell’ammissibilità dei capitoli di prova; il quinto non considerava che l’inadeguatezza era stata affermata sulla base di un complesso di circostanze probatorie e non del solo difetto del questionario. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove.
La lettera inviata dal difensore del creditore può avere efficacia interruttiva se idonea, secondo la valutazione di merito, a manifestare la volontà di far valere il diritto.
Richiama gli obblighi informativi e di correttezza dell’intermediario nei confronti del cliente.
art. 28 Regolamento Intermediari
Impone all’intermediario regole di condotta e informativa nella prestazione dei servizi di investimento.
L’onere di provare l’adempimento degli obblighi informativi incombe sull’intermediario.
La Corte ribadisce la ripartizione dell’onere della prova in materia di responsabilità dell’intermediario.
La valutazione sulla specificità e ammissibilità della prova testimoniale è rimessa al giudice di merito.
art. 29 Regolamento Intermediari
L’adeguatezza dell’operazione va valutata alla luce dell’assetto informativo complessivamente emergente, non di un singolo elemento documentale isolato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, l’intermediario deve provare di avere adempiuto agli obblighi informativi e di avere acquisito e conservato la documentazione dell’operazione; in mancanza, la responsabilità può essere affermata sulla base del difetto di prova del corretto assolvimento degli obblighi.
- Nel giudizio di legittimità, non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a un nuovo apprezzamento del contenuto dei documenti o delle prove valutate dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un profilo non decisivo o diverso da quello posto a fondamento della decisione, è inammissibile.
- La valutazione dell’ammissibilità e della specificità della prova testimoniale appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di diritto o macroscopiche illogicità, non mediante una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- L’inadeguatezza di un’operazione di investimento può essere desunta dal complesso degli elementi di causa e non da un singolo documento mancante o presente, ove il giudice di merito abbia motivato il proprio convincimento sulla base di un quadro probatorio complessivo.
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